Dal 1 al 10 luglio le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo parentale potranno chiedere all’Inps un contributo per l’acquisto di servizi per l’infanzia. Ecco i requisiti e la procedura
Roma, 30 giugno 2013 – È stato pubblicato sul sito dell’Inps il bando per la partecipare al contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia che può essere richiesto in alternativa al congedo parentale. Si può presentare la domanda dalle ore 11:00 del 1 luglio 2013 fino al 10 luglio 2013. Per usufruire del contributo bisogna entrare nella graduatoria, visto che il beneficio è riconosciuto a numero chiuso. La graduatoria sarà pubblicata entro 15 giorni dopo la scadenza del bando sulla pagina web dell’INPS. È possibile rinunciare al beneficio, anche il giorno dopo la graduatoria, ma soltanto online.
I requisiti
Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici, affidatarie e adottive (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che sono ancora negli 11 mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio o coloro per le quali la presunta data del parto è fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando. Questa misura (introdotta in via sperimentale per gli anni 2013 -2015) dà la possibilità alle mamme lavoratrici di richiedere, per un periodo massimo di 6 mesi (3 mesi per coloro che sono iscritte alla gestione separata), un contributo economico mensile massimo di 300,00 euro per il servizio di baby-sitting o per pagare i servizi di asilo nido pubblici o privati accreditati. È possibile chiedere la contribuzione per più figli, anche in caso di gravidanza gemellare, presentando una domanda per ogni figlio se si è in possesso dei requisiti previsti.
Il bando è aperto anche per le lavoratrici part-time accedendo al contributo nella misura riproporzionata e alle lavoratrice che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In quest’ultimo caso il contributo può essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale ancora non usufruiti, rinunciando così a quei mesi di congedo parentale. Attenzione però, il contributo non può essere richiesto per frazioni di mese.
Non sono ammesse, invece, le lavoratrice autonome; coloro che intendono richiedere, per lo stesso figlio, il beneficio previsto dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità o coloro che risultano totalmente esenti dal pagamento della rete pubblica o dei servizi privati convenzionati. Se invece l’esenzione totale viene riconosciuta successivamente al “bonus bebè” dell’Inps, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
La procedura
La domanda si invia online sul sito dell’Inps, accedendo al servizio mediante il PIN “dispositivo”. Nella compilazione della domanda bisogna indicare:
- A quale dei due benefici intende accedere: voucher per l’acquisto dei servizi dei baby-sitting o contributo per la spesa della rete di servizi per l’infanzia. Nel caso opti per quest’ultimo, la madre deve indicare la struttura accreditata, pubblica o privata che sia, nella quale ha effettuato l’iscrizione del minore. Questa scelta non è modificabile tranne nel caso in cui ci sia un cambio di dimora o residenza o della sede di lavoro o nel caso in cui l’istituto prescelto venga cancellato dall’elenco che l’INPS gestisce sul proprio portale;
- Il numero di mesi per il quale intende fruire del servizio: visto che il contributo è previsto anche per la lavoratrice che ha già fruito in parte del congedo parentale, in questa sezione si può indicare il periodo esatto per il quale si richiede il contributo;
- Conseguentemente la madre dichiara che rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- La presentazione della dichiarazione ISEE: bisogna tener presente che tale dichiarazione ha la validità di un anno dall’attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti del nucleo familiare. Durante l’istruttoria della pratica, qualora il sistema non rilevi un valido ISEE, la domanda sarà respinta.
- Dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: dati anagrafici/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail del datore/committente, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione alla gestione separata), ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla gestione separata);
- Dati della mamma: dati anagrafici, di residenza e di domicilio (nel caso in cui sia diverso dalla residenza), indicando anche i contatti per la ricezione delle comunicazioni da parte di INPS; in particolare, il numero di cellulare sarà utilizzato per eventuali comunicazioni tramite SMS;
- Dati del papà: dati anagrafici di residenza e di domicilio (nel caso in cui sia diverso dalla residenza), codice fiscale, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
- Dati del minore: dati anagrafici e codice fiscale. In caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
- Dati riguardanti il congedo di maternità: dichiarazione di aver usufruito o di essere in corso di fruizione del congedo di maternità, data ultimo giorno del congedo stesso e/o i periodi di congedo parentale già fruiti;
Se la domanda è stata inviata nei 4 mesi precedenti alla presunta data del parto, all’esito del parto bisogna inserire il codice fiscale del minore.
Una volta compilato il modulo online, si può decidere di fare l’invio tempestivo della domanda o di inoltrarla in un secondo momento prima della scadenza del bando. Questo ultimo passaggio va adoperato nel caso si intenda modificare la domanda giacché una volta inviata non può essere può modificata, almeno che non venga cancellata e, pertanto, venga nuovamente compilata ed inviata. Attenzione, però, perché al momento della graduatoria, oltre al reddito dichiarato sul modello ISEE, si valuterà anche le domande inviate in maniera cronologica. Ciò vuol dire che a parità di ISEE, l’ordine di presentazione delle domande conta al momento della valutazione della richiesta.
Dopo la domanda
Nel caso la lavoratrice risulti idonea per l’erogazione del contributo, l’INPS comunica direttamente al datore di lavoro l’erogazione del beneficio, evitando quindi che ci siano persone che usufruiscono sia del congedo parentale, sia del contributo economico erogato dall’INPS.
Se la madre lavoratrice ha scelto il contributo per il servizio di baby sitting le verranno consegnati i voucher (buoni lavoro), indicando il codice fiscale del minore, presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla dimora dichiarata dalla madre nella domanda di partecipazione al bando, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. Questi possono essere ritirati in un’unica soluzione oppure solo una parte o con cadenza mensile. Nel caso di smarrimento dei voucher, la madre può chiedere la riemissione presentando la copia della denuncia di smarrimento fatta alle Autorità. Se, invece, i buoni non vengono utilizzati entro 24 mesi dall’emissione non possono essere rimborsati.
Inoltre, la madre, prima dell’inizio della prestazione lavorativa della baby sitting, è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva, come previsto per il lavoro occasionale accessorio, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
- contact center Inps/Inail (tel. 803.164 da fisso, oppure, 06164164 da cellulare);
- fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
- il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
- la sede INPS
In caso di annullamento o di modifica delle date di prestazione si deve effettuare, con le stesse modalità, una comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre deve intestare ciascun buono lavoro, compilando negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalida il buono con la propria firma. La baby sitter può riscuoterli presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
È possibile rinunciare al beneficio, anche il giorno dopo alla pubblicazione della graduatoria, ma solo mediante procedura telematica. Tutti i voucher che non vengono utilizzati devono essere restituiti per poter richiedere l’accesso all’eventuale congedo parentale dopo la rinuncia al beneficio. Se i voucher non vengono restituiti si considerano usati. In questo caso la rinuncia viene comunicata direttamente dall’INPS al datore di lavoro per poter consentire alla lavoratrice di richiedere l’eventuale congedo parentale al quale aveva rinunciato inizialmente per accedere al contributo economico dell’INPS.
D.ssa Maria Elena Arguello