Che cosa è, chi sono i beneficiari, quali sono i requisiti e come si presenta la domanda
Il “Reddito di Cittadinanza”, disciplinato dal decreto-legge 4 del 28 gennaio 2019, è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il “Reddito di Cittadinanza” assume la denominazione di “Pensione di Cittadinanza”.
Il reddito di cittadinanza – la misura simbolo del M5s approvata il 17 gennaio 2019 nel “decretone” che contiene anche la riforma delle pensioni viene concesso, oltre ai cittadini italiani, anche agli stranieri provenienti dall’Unione europea e da Stati terzi.
Su 1 milione 248 mila nuclei familiari richiedenti il RdC, infatti, il 20% è costituito da questi ultimi.
Ma quali requisiti devono possedere gli stranieri per ottenere il reddito di cittadinanza?
Il passaggio del dl in Senato e il conseguente voto sugli emendamenti ha portato ad alcune modifiche, di cui una riguardante i richiedenti stranieri del RdC.
Essi dovranno fare richiesta – una volta convertito in legge il decretone e a meno di ulteriori modifiche – al proprio Paese di origine di una certificazione attestante la situazione familiare, patrimoniale e reddituale, la quale dovrà essere tradotta e legalizzata dal consolato italiano.
L’art. 2 del decreto sul reddito di cittadinanza spiega quali sono i requisiti che i nuclei familiari composti da stranieri residenti in Italia devono soddisfare al fine di fare domanda e ottenere il sussidio.
In tale articolo viene stabilito che il richiedente deve:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o in alternativa di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero “suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”. Se straniero appartenente ad un Paese terzo extra UE, invece, questo deve essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- la presentazione della certificazione attestante la situazione reddituale, patrimoniale e familiare tradotta e legalizzata dal consolato italiano.
Questi i requisiti da soddisfare per quanto riguarda gli stranieri richiedenti relativamente a residenza e documentazione.
Poi, naturalmente, come qualsiasi altro richiedente, anche il nucleo familiare composto da stranieri deve essere in possesso di una serie di requisiti di reddito, quali:
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro per i single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10 mila euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5 mila euro in più per ogni componente con disabilità);
- un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Quindi gli stranieri residenti in Italia, se in possesso di tutti i suddetti requisiti, possono presentare la propria domanda per ottenere il reddito di cittadinanza a partire dal 6 marzo 2019 online oppure recandosi in un Caf o in ufficio postale.
Se si vuole ricevere il sussidio già in primavera, cioè ad aprile, è necessario presentare domanda entro il 31 marzo 2019. Per i mesi successivi, la domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.
Come si può utilizzare la Carta Rdc?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
- fare alcune spese di beni di consumo;
- pagare utenze;
- prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro);
- effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare fino ad un massimo di 280 euro mensili, ridotti a 150 euro mensili per la Pdc;
- effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo fino ad un massimo di 150 euro mensili.
ATTENZIONE: la Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.
In quali casi si verifica la decadenza dal Reddito e dalla Pensione di cittadinanza?
La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
- manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto
per l’inclusione sociale; - il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione;
- non viene accettata nessuna offerta di lavoro congrua;
- non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o de nucleo e non presenta la nuova DSU.