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Regolamento dell’Accordo di integrazione

Testo integrale del DPR 179/2011. Pubblicato l’11 novembre 2011, è in vigore dal 10 marzo 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 179 Regolamento concernente la disciplina  dell’accordo  di  integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo  4-bis,  comma  2, del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n. 263 del 11-11-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare
l’articolo 4-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 25,  della  legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede l’emanazione di un regolamento per la fissazione dei criteri e  delle  modalita’  di  sottoscrizione  da
parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per crediti,  con  l’impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di integrazione da conseguire nel periodo di validita’ del  permesso  di soggiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta del 18 novembre 2010;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’interno, di concerto con  i  Ministri  dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione territoriale;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita’  per la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell’accordo   di integrazione di cui all’articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche’  i casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione; disciplina, altresi’, i contenuti, l’articolazione per  crediti  e  i casi di sospensione dell’accordo, le  modalita’  e  gli  esiti  delle verifiche a  cui  esso  e’  soggetto  e  l’istituzione  dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta’  superiore  ai sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell’articolo  5  del testo unico, di durata non inferiore a un anno. 

Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata dell’accordo di integrazione

1. Lo straniero di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  che  presenta istanza  di  permesso  di  soggiorno   allo   sportello   unico   per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della  medesima  istanza,  stipula con lo Stato  un  accordo  di  integrazione,  di  seguito  denominato «accordo», articolato per crediti. L’accordo e’ redatto,  secondo  il modello di cui all’allegato A, che costituisce parte  integrante  del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e’  consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se  cio’  non e’ possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza  indicata  dall’interessato. Per lo Stato, l’accordo  e’  stipulato  dal  prefetto  o  da  un  suo delegato.
2. L’accordo, qualora abbia come parte un minore di  eta’  compresa tra i sedici e i diciotto anni, e’ sottoscritto anche dai genitori  o dai  soggetti  esercenti   la   potesta’   genitoriale   regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
3. All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati  allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1  di  conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in  Italia,  secondo  quanto previsto ai punti 1 e 2 dell’allegato B.  
4. Con l’accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un  livello  adeguato  di  conoscenza  della  lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di  cui  al  quadro comune europeo di riferimento per le  lingue  emanato  dal  Consigliod’Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della  Costituzione  della   Repubblica   e   dell’organizzazione   e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire  una  sufficiente  conoscenza  della  vita  civile  in Italia, con particolare riferimento ai settori della  sanita’,  della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte  dei figli minori.
5. Lo straniero dichiara,  altresi’,  di  aderire  alla  Carta  dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al  decreto  del Ministro dell’interno  in  data  23  aprile  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  137  del  15  giugno  2007,  e  si  impegna  a rispettarne i principi.
6. Con l’accordo, lo Stato si impegna a sostenere  il  processo  di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di  ogni  idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l’istruzione  degli  adulti,  di  cui all’articolo 1, comma 632, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  30  marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto  2001, e delle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori, nell’ambito delle rispettive competenze e nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili a legislazione  vigente.  Nell’immediato,  lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad  una  sessione  di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia  secondo  le modalita’ di cui all’articolo 3.
7. L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.    8. Non si fa luogo alla stipula dell’accordo ai fini  del  rilascio del  permesso  di  soggiorno  e,  se  stipulato,  questo  si  intende adempiuto, qualora  lo  straniero  sia  affetto  da  patologie  o  da disabilita’  tali  da  limitare  gravemente  l’autosufficienza  o  da determinare  gravi  difficolta’  di   apprendimento   linguistico   e culturale, attestati mediante una certificazione  rilasciata  da  una struttura sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il Servizio sanitario nazionale.
9. Non si procede alla sottoscrizione dell’accordo per:
a) i minori non accompagnati  affidati  ai  sensi  dell’articolo  2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti  a  tutela,  per  i  quali  l’accordo  e’  sostituito  dal completamento del progetto di integrazione sociale e  civile  di  cui all’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;  
b) le vittime della tratta di  persone,  di  violenza  o  di  grave sfruttamento, per le quali l’accordo e’ sostituito dal  completamento del  programma  di  assistenza  ed  integrazione   sociale   di   cui all’articolo 18 del testo unico.   
10. L’accordo decade di diritto qualora  il  questore  disponga  il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del  permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti  di legge. Gli estremi del  provvedimento  di  reiezione  o  revoca  sono inseriti, a cura  della  questura,  nell’anagrafe  nazionale  di  cui all’articolo 9.
11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell’accordo, la gestione di quest’ultimo  nelle fasi successive alla stipula e’ affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la  questura  sono  trasmessi  con modalita’ informatiche allo sportello medesimo.

Art. 3
Sessione di formazione civica e di informazione

1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica  e  di  informazione  sulla  vita  civile  in  Italia  di  cui all’articolo 2, comma 6, entro i tre  mesi  successivi  a  quello  di stipula dell’accordo. La sessione  ha  una  durata  non  inferiore  a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l’utilizzo di  materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero  o  se  cio’ non  e’  possibile,  inglese,  francese,  spagnola,  araba,   cinese, albanese,  russa  o  filippina,  secondo   la   preferenza   indicata dall’interessato.
2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma  sintetica,  a cura dello sportello unico, le  conoscenze  di  cui  all’articolo  2, comma 4,  lettere  b)  e  c),  definite  d’intesa  con  il  Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed e’ informato dei diritti e dei doveri degli stranieri  in  Italia,  delle  facolta’  e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri  reciproci dei  coniugi  e  dei  doveri  dei  genitori  verso  i  figli  secondo l’ordinamento giuridico italiano, anche con  riferimento  all’obbligo di istruzione. Lo straniero e’ informato, altresi’, delle  principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri  a cui egli puo’ accedere nel territorio della provincia di residenza  e sulla normativa di riferimento in materia di salute e  sicurezza  sul lavoro.
3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione  civica  e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita  di  quindici dei  sedici   crediti   assegnati   all’atto   della   sottoscrizione dell’accordo ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

Art. 4
Articolazione dell’accordo per crediti

1. L’accordo e’ articolato per crediti di  ammontare  proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura  civica e della vita civile in  Italia  certificati  anche  a  seguito  della frequenza  con  profitto  di  corsi  o  percorsi  di  istruzione,  di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del  conseguimento  di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale  di  titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili,  oltre  a  quelli assegnati all’atto della sottoscrizione, sono indicati  nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento. 
2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella  misura indicata  nell’allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del presente regolamento, in connessione con:
a) la pronuncia di  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna anche  non  definitivi,  compresi  quelli  adottati  a   seguito   di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo  444  del codice di procedura penale;
b) l’applicazione anche  non  definitiva  di  misure  di  sicurezza personali previste dal codice  penale  o  da  altre  disposizioni  di legge;
c) l’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di  importo  non inferiore a 10 mila euro, in relazione a  illeciti  amministrativi  e tributari.

3. I crediti assegnati all’atto della  sottoscrizione  dell’accordo vengono confermati,  all’atto  della  verifica  dell’accordo  di  cui all’articolo 6, nel caso in  cui  sia  accertato  rispettivamente  il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il  livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;  in  caso   contrario   si   provvede   alle   corrispondenti decurtazioni. Resta fermo  che,  qualora  in  sede  di  verifica  sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell’allegato B, si  provvede al  riconoscimento  dei  crediti,  aggiuntivi   rispetto   a   quelli attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.          

Art. 5
Modalità di assegnazione e decurtazione dei crediti

1. I crediti di cui all’allegato B sono assegnati sulla base  della documentazione  prodotta  dallo  straniero  nel  periodo  di   durata dell’accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica  e  della vita civile in Italia  possono  essere  assegnati  a  seguito  di  un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso  i centri per l’istruzione degli adulti, di cui  all’articolo  1,  comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La decurtazione dei crediti nei casi  previsti  dall’allegato  C
avviene:
a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure  di sicurezza  personali,  sulla  base  degli  accertamenti  di   ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei  carichi pendenti,  ai  sensi  degli  articoli  43  del  testo   unico   delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445,  e  39  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di  casellario  giudiziale  di anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dai relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b)  quanto   alle   sanzioni   pecuniarie   connesse   a   illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalità previste dal citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 6
Verifica dell’accordo

1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico ne avvia la  verifica  previa  comunicazione  allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non  vi  abbia  gia’  provveduto,  la  documentazione  necessaria  ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la  certificazione  relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei  figli  minori  o,  in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne  l’adempimento. Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facolta’, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della  cultura  civica  e  della vita  civile  in  Italia   attraverso   un   apposito   test   svolto gratuitamente   a   cura   dello   sportello   medesimo   e   attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui  all’articolo  5, comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua  tedesca  oltre  che  in lingua italiana, per  gli  stranieri  residenti  nella  provincia  di Bolzano,  e’  valutabile  ai  fini  del  riconoscimento  di   crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell’allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata  di  un  anno,  un mese  prima  della  scadenza,  si   procede   alla   verifica   della partecipazione alla sessione di formazione civica e  di  informazione di cui all’articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la  mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione  di  quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito  della verifica di cui al comma 1.
4. L’inadempimento dell’obbligo di cui  all’articolo  2,  comma  4, lettera d), salva  la  prova  di  essersi,  comunque,  adoperato  per garantirne l’adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati  all’atto  della  sottoscrizione  e  di  quelli successivamente  conseguiti  e  la   risoluzione   dell’accordo   per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, lo sportello  unico procede all’assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalita’ di cui  all’articolo 5. La verifica si conclude con l’attribuzione dei  crediti  finali  e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o  superiore  alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche’ siano stati conseguiti il livello  A2  della  conoscenza  della  lingua  italiana parlata e il livello di sufficienza della  conoscenza  della  cultura civica e della vita  civile  in  Italia,  e’  decretata  l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali  sia  superiore  a  zero  e inferiore  alla  soglia  di  adempimento  ovvero  non   siano   stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana  parlata, della cultura civica e della  vita  civile  in  Italia  di  cui  alla lettera a), e’ dichiarata la proroga dell’accordo per  un  anno  alle medesime  condizioni.  Della  proroga  e’  data  comunicazione   allo straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali  sia  pari  o  inferiore  a zero, e’ decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere  a)  e  c)  del  comma  5  sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8,  la  risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi  del  comma  5,  lettera  c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il  rifiuto  del  suo rinnovo e l’espulsione  dello  straniero  dal  territorio  nazionale, previa comunicazione, con  modalita’  informatiche,  dello  sportello unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi  di  divieto  di  espulsione  dello straniero previsti dal testo unico,  della  risoluzione  dell’accordo per inadempimento ai sensi del  comma  5,  lettera  c),  tiene  conto l’autorita’ competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
9. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un  mese  prima della scadenza dell’anno  di  proroga,  lo  sportello  unico,  previa comunicazione allo straniero, attiva  la  verifica  finale,  riferita all’intero triennio, che potra’ dare luogo alle determinazioni di cui alla  lettera  a)  ovvero  alla  lettera  c)  del  comma  5.  Qualora persistano le condizioni di cui alla  lettera  b)  del  comma  5,  il prefetto,  nel  risolvere  l’accordo,  ne   decreta   l’inadempimento parziale, di cui l’autorita’ competente tiene  conto  per  l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

Art. 7
Agevolazioni connesse alla fruizione di attivita’ culturali e formative

1. Allo straniero  che  alla  scadenza  dell’accordo  risulti  aver raggiunto un numero di crediti finali pari  o  superiore  a  quaranta sono  riconosciute  agevolazioni  per  la  fruizione  di   specifiche attivita’  culturali  e  formative.  A  tale   scopo   il   Ministero dell’interno trasmette, con  cadenza  semestrale,  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali i  dati  relativi  agli  accordi  di integrazione.
2.  Ai  fini  dell’attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali procede all’individuazione dei  soggetti  erogatori  delle  attivita’ culturali e formative di cui al comma 1.
3. All’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  provvede  nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.          

Art. 8
Sospensione dell’accordo

1. L’efficacia dell’accordo puo’  essere  sospesa  o  prorogata,  a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza  maggiore  o un  legittimo  impedimento  al   rispetto   dell’accordo,   attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi  di  lavoro,  dalla  frequenza  di  corsi  o tirocini di formazione, aggiornamento od  orientamento  professionale ovvero da motivi di studio all’estero. I gravi motivi di salute  sono attestati  attraverso  la   presentazione   di   una   certificazione rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 9
Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il  Dipartimento  per le liberta’ civili e l’immigrazione  del  Ministero  dell’interno  e’ istituita e gestita  l’anagrafe  nazionale  degli  intestatari  degli accordi di integrazione.
2. Nell’anagrafe sono indicati,  per  ciascuno  straniero,  i  dati anagrafici del medesimo e dei componenti del  nucleo  familiare,  gli estremi dell’accordo,  i  crediti  di  volta  in  volta  assegnati  o decurtati, il dato dei crediti  finali  riconosciuti  al  termine  di ciascuna verifica,  gli  estremi  delle  determinazioni  assunte  dal prefetto e dallo sportello unico, nonche’ le vicende modificative  ed estintive dell’accordo.
3. Gli estremi dell’accordo  e  delle  determinazioni  assunte  dal prefetto e dallo sportello unico, nonche’ le vicende modificative  ed estintive dell’accordo medesimo sono comunicati tempestivamente,  con modalita’ informatiche, alla  questura,  ai  fini  degli  adempimenti connessi con il rilascio o il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno. Analoga comunicazione e’ data allo straniero, relativamente  ai  dati inseriti nell’anagrafe destinati a dar luogo all’assegnazione o  alla decurtazione  di  crediti  o  comunque  a  modificare  lo  stato   di attuazione dell’accordo. Attraverso l’accesso  diretto  all’anagrafe, lo straniero, puo’ controllare in ogni momento l’iter dell’accordo da lui stipulato.
4. L’anagrafe  nazionale  e’  completamente  informatizzata  ed  e’ interconnessa con  il  casellario  giudiziale  e  il  casellario  dei carichi pendenti, ai  fini  degli  accertamenti  di  ufficio  di  cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), nonche’ con  gli  altri  sistemi informativi    automatizzati    operanti    presso    le    pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L’anagrafe e’ formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   dal   Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed e’ consultabile dai predetti  uffici,  nei  limiti  di quanto necessario all’assolvimento dei rispettivi adempimenti.
5. Con decreto del Ministro  dell’interno,  da  adottare  ai  sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali  soggetti,  aggiuntivi  a quelli di cui al comma 4, autorizzati  ad  accedere  all’anagrafe  ai fini dell’immissione o della consultazione dei dati.
6. Si applicano le disposizioni  normative  in  materia  di  tutela della riservatezza dei  dati  personali  e,  in  quanto  compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004  e dell’articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 10
Collaborazione interistituzionale

1. Ai fini dell’efficacia, dell’economicita’ e della sostenibilita’ organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in sede di conferenza  provinciale  permanente  di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o  promuove  la  conclusione  di  accordi  ai  sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  forme di  collaborazione  tra   lo   sportello   unico   e   la   struttura territorialmente  competente  dell’ufficio  scolastico  regionale,  i centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui  all’articolo 1, comma 632,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e,  se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni  statali,  comprese le universita’, relativamente all’organizzazione e  allo  svolgimento degli adempimenti di cui al  presente  regolamento,  con  particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di  cui all’articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui  all’articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o  promossi  con la regione e gli enti  locali  anche  con  specifico  riferimento  al riconoscimento  delle   attivita’   di   formazione   linguistica   e orientamento civico.

Art. 11
Ruolo dei consigli territoriali per l’immigrazione e  della  Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

1. I consigli territoriali per l’immigrazione di  cui  all’articolo 3, comma 6, del testo unico,  in  raccordo  con  la  Consulta  per  i problemi degli stranieri immigrati  e  delle  loro  famiglie  di  cui all’articolo 42, comma 4, del medesimo  testo  unico,  individuano  e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale  degli stranieri scaturente dall’attuazione del presente  regolamento  e  lo analizzano nell’ambito del piu’ generale fabbisogno  formativo  degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine  di  promuovere le  iniziative  a  sostegno  del  processo  di   integrazione   dello straniero, attivabili sul territorio.

Art. 12
Disposizioni finali

1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui  al quadro comune europeo  di  riferimento  per  le  lingue  emanato  dal Consiglio d’Europa, laddove il presente regolamento  ne  richieda  la prova documentale, e’  comprovata  attraverso  le  certificazioni  di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il  Ministero  degli  affari  esteri,  riconosciute   dal   Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e conseguite presso le sedi  presenti  nel  territorio  italiano  e  all’estero,  nonche’ attraverso le certificazioni rilasciate al termine  di  un  corso  di lingua  italiana  frequentato  presso  i   Centri   provinciali   per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo  1,  comma  632,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale  ai  fini  del  riconoscimento  di crediti, il riferimento si  intende  effettuato  alla  frequenza  con profitto  di  corsi  finalizzati  all’apprendimento  della  lingua  e cultura  italiana,  che  si  concludono  con  il  rilascio   di   una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in  Italia,  tenuti  anche  all’estero  da  amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche,  formative  o  culturali private a cio’ accreditate o autorizzate, ai  sensi  della  normativa vigente,  dalle  amministrazioni  statali,  dalle  regioni  o   dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13
Disposizione finanziaria

1. All’attuazione del  presente  regolamento  si  provvede  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle risorse  destinate  all’istituzione  dell’Anagrafe  di  cui all’articolo 9 e’ data specifica evidenza contabile  nello  stato  di previsione del Ministero dell’interno mediante l’istituzione  di  due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per  le  spese  di  parte capitale e per le spese di parte corrente.    3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14
Entrata in vigore

1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a decorrere dal centoventesimo giorno successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011
Napolitano

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno
Gelmini, Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Sacconi,  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti  con le  regioni  e  per  la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011
Registro n. 19, foglio n. 315

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