Sono collaboratrice domestica, adesso incinta. Il dottore ha detto che va tutto bene e vorrei lavorare anche durante l’8° mese. È possibile?
In base alle norme di legge sulla tutela delle madri lavoratrici, il periodo di astensione dal lavoro obbligatorio è pari a 5 mesi durante i quali è vietato far lavorare le donne. Tale periodo viene conteggiato nella seguente maniera:
- 2 mesi precedenti alla presunta data del parto;
- Periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
- 3 mesi successivi al parto
Anche in caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
Fermo restando la durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria, anche per la categoria domestica è stata introdotta la flessibilità dell’astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice di ritardare il periodo di assenza fino ad un mese prima della presunta data del parto e fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino.
Questa flessibilità permette alla madre di svolgere la propria attività lavorativa anche all’ottavo mese di gravidanza, solo se le condizioni fisiche glielo permettono senza compromettere la propria salute o quella del nascituro. In questi casi, se la lavoratrice a maturato i requisiti per l’indennità di maternità, quest’ultima viene riconosciuta per il mese precedente alla presunta data del parto e la stessa viene erogata sino al quarto mese del congedo.
Per poter usufruire di questa possibilità, alla domanda di congedo di maternità (Mod. Mat) bisogna compilare l’apposita sezione oltre ad allegare la certificazione sanitaria del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Tale attestazione deve essere rilasciata durante il corso del 7° mese di gravidanza, dato che le certificazioni rilasciate con date successive non sono valide come specificato nel messaggio n. 11621/2008 dell’INPS).
È possibile interrompere la flessibilità nel caso la lavoratrice così lo richieda o nel caso sopravvenga un periodo di malattia che comporti un rischio per la salute di madre e figlio. Comunque le giornate effettivamente lavorate, comprese le festività, vengono riconosciute dopo il parto per il periodo del congedo di maternità.