Sono uno studente albanese e sto frequentando un corso di studi universitario a Roma. Al termine del corso di studi potrò convertire il mio permesso per motivi di studio in permesso per lavoro? Qualora non trovassi lavoro potrò convertirlo in attesa occupazione?
Roma, 16 luglio 2012 – Al termine del corso di studi universitario, il cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, può scegliere: di rinnovare il proprio permesso per studio, nel caso in cui decida di accedere a dottorati o ottenere titoli di specializzazione oppure, convertirlo in permesso per lavoro, nel caso in cui gli vengano offerte opportunità lavorative.
L’articolo 14 del D.P.R. 394 del 1999 (regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione) prevede infatti, che gli stranieri cha hanno conseguito in Italia, il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza di corsi di studio in Italia, abbiano la possibilità di convertire, al di fuori dei flussi, il loro permesso di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
La domanda di conversione, da inoltrare allo Sportello Unico della Prefettura del luogo in cui il titolare del permesso da convertire risulta residente, deve esser fatta seguendo la procedura on line sul sito www.interno.it e utilizzando l’apposito modulo V2 in caso di lavoro subordinato (si tratta della richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno) o il modulo Z2 in caso di lavoro autonomo (in questo caso occorre inviare la domanda di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo).
Non è possibile la conversione del permesso di studio in permesso per attesa occupazione
Il Ministero dell’Interno ha specificato, con la circolare n. 6786 del 5 settembre 2011, l’impossibilità degli studenti neolaureati di poter convertire il loro permesso di soggiorno per studio in permesso per attesa occupazione. Ad avviso del Ministero è necessario uno specifico intervento di modifica legislativa, per consentire agli studenti stranieri di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel caso in cui abbiano proficuamente concluso gli studi universitari e non accedano a dottorati o master universitari di secondo livello, né siano in grado di accedere al mondo del lavoro.
La conversione prima del termine del corso di studi
Infine, è opportuno ricordare che la possibilità di convertire il permesso per studio in permesso per motivi di lavoro, prima del conseguimento della laurea, è consentita solo a condizione che, il permesso non sia scaduto e che sussistano le quote determinate dall’emanazione, da parte del Governo, del decreto flussi. In assenza delle quote, il permesso non è convertibile in permesso per lavoro.
Avv. Andrea De Rossi