Salve sono cittadina moldava sposata con un italiano. In caso di separazione conserverò il mio diritto di soggiorno?
Roma, 30 maggio 2012 – Nel caso di matrimonio tra cittadino comunitario e cittadino extracomunitario trovano applicazione, in materia di condizioni di soggiorno le disposizioni del decreto legislativo n. 30 del 2007. Le disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione trovano applicazione se più favorevoli.
In particolare, per quanto riguarda la separazione tra i coniugi, di cui uno sia cittadino comunitario e l’altro extracomunitario, l’articolo 12 del citato decreto prevede che “il divorzio e l’annullamento del matrimonio con il cittadino dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio e’ durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l’organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.”
La sussistenza di queste condizioni, non fa venir meno la conservazione al diritto di soggiorno per il cittadino extracomunitario il quale, conserva il diritto al soggiorno e può quindi richiedere il rinnovo del titolo di soggiorno.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione con un noto provvedimento del 2010. Si tratta della sentenza n. 19893 del 2010 con la quale, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di una cittadina extracomunitaria, sposata e successivamente separata con cittadino italiano, cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per il venir meno del presupposto della convivenza.
Separazione e divorzio nel Testo Unico per l’Immigrazione
Nel caso in cui non sussistano le condizioni indicate, il Testo Unico sull’immigrazione, prevede all’articolo 30 che in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio. In questo senso si può citare anche la sentenza del TAR Lombardia n. 369 del 2010 nella quale i Giudici amministrativi, hanno affermato che “se sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, la conversione è possibile”.
In questo caso la conversione non è però automatica, ma deve essere di impulso da parte del cittadino extracomunitario, non essendo ipotizzabile una sorta di conversione di ufficio del titolo del soggiorno, e l’Amministrazione deve essere in grado di valutare se ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso ad altro titolo.
E’ quindi onere dello straniero, cittadino extracomunitario, in questo caso attivarsi per richiedere la conversione del proprio permesso in altro tipo di permesso, allegando la documentazione inerente al titolo richiesto.
Avv. Andrea De Rossi