Da più di un anno ho alle mie dipendenze una colf straniera ma non l’ho mai regolarizzata. A che sanzioni vado incontro?
Roma, 16 marzo 2012 – La situazione è diversa a seconda che lavoratore straniero sia in Italia regolarmente o no.
1) Lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia
Prima che inizi il rapporto di lavoro, il datore è obbligato ad effettuare la comunicazione di assunzione della lavoratrice domestica.
Se questa comunicazione non viene fatta le sanzioni che la legge italiana prevede sono molto gravi.
Prima di tutto, solo per il fatto di non aver comunicato l’assunzione o le variazioni nel rapporto di lavoro la legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione o la variazione o la cessazione del rapporto di lavoro.
Negli ultimi anni sono state, inoltre, inasprite le sanzioni per contrastare il fenomeno del lavoro a nero. La legge n. 248/2006 che ha convertito il noto “decreto Bersani” ha introdotto la cosiddetta maxi-sanzione per il lavoro sommerso: l’occupazione di lavoratori “a nero” è punita con una sanzione amministrativa da 1.500 a 12mila euro, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo irregolare accertata. Deve aggiungersi, inoltre, la sanzione civile erogata dall’Inps di minimo 3.000 euro, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Facciamo un esempio: il datore di lavoro che non ha comunicato il rapporto di lavoro con una domestica per un anno di lavoro, per cinque giorni a settimana, in caso di controllo potrebbe trovarsi a pagare la maxi-sanzione pari a 42 mila euro (150 euro x 260 giorni = 39mila + 3mila euro).
2) Lavoratore straniero in Italia irregolarmente
La situazione è diversa nel caso in cui il lavoratore risulti senza permesso di soggiorno.
In questo caso non trovano applicazione le sanzioni suindicate poiché il datore di lavoro non avrebbe comunque potuto assumere regolarmente lo straniero, però rischia una sanzione penale.
Infatti, il testo unico sull’immigrazione, il D.Lgs. 286/98, prevede che chi occupi alle proprie dipendenze un cittadino sprovvisto di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto ma del quale non è stato chiesto il rinnovo, è punito con la reclusione che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni e con una multa di 5 mila euro per ciascun lavoratore irregolare.
Avv. Mascia Salvatore