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Shtetësia italiane bijve të imigrantëve. Teksti i unifikuar i paraqitur në Komision

Teksti i unifikuar i prezantuar nga raportuesja Marilena Fabbri në Komisionin e Çështjeve Kushtetuese e Dhomës së Deputetëve. Do të jetë baza mbi të cilën do të nisë diskutimi

Romë, 30 korrik 2015 – E mërkura, 29 korrik 2015 , ashtu siç ishte premtuar, solli bereqet. Raportuesja Marilena Fabbri, Partito Democratico, ka prezantuar në Komisionin e Çështjeve Kushtetuese e Dhomës së Deputetëve një propozim teksti të unifikuar, që mund të lexoni më poshtë në versionin e tij të plotë (në gjuhën italiane).

Ndërsa këtu gjeni shpjegimet, në gjuhën shqipe, të pikave kryesore të këtij teksti.

 

C. 9 ED ABB.

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE

Art. 1

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.»

b) all’articolo1 , sono aggiunti, in fine, i seguenti i commi:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»

c) all’articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.  

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.”

e) all’articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

“f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.”

f) all’articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori.”

g) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente: 

«Art. 23-bis.  – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all’estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno. 

4. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e b-ter)e all’articolo 4, commi 2 e 2-bis,con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.  L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»”

Art. 2 

(Disposizioni di coordinamento e finali )

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: “Ministro dell’interno,” sono inserite le seguenti: “o suo delegato” e dopo le parole: “comune di residenza” sono inserite le seguenti: “o al prefetto competente per territorio.”

b) all’articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante o alla competente autorità consolare.”

2. L’articolo 33, comma  2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento,  adottato ai  sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene data esecuzione alle disposizioni della presente legge. 

4. Con regolamento,  adottato ai  sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e ad accorpare le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza in un unico testo.

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