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Colf e badanti. Quanti giorni di preavviso per licenziamento o dimissioni?

Salve, vorrei avere informazioni sulla cessazione del rapporto di lavoro domestico. Quanto preavviso devo dare? Devo comunicarlo anche all’Inps?

Roma – 13 aprile 2012 – Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c’è necessità di motivare l’interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all’anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.  
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità. 
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%. 

Comunicazioni obbligatorie

Le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’Inps entro cinque giorni dall’evento. La comunicazione può essere fornita solo on line, ed a tal proposito, l’INPS ha fornito numerosi chiarimenti attraverso l’emanazione di più circolari consultabili sul sito dell’Ente previdenziale (www.inps.it). Per effettuare tali comunicazioni si deve accedere al sito dell’INPS ed utilizzare i servizi on line mediante un codice PIN che viene fornito dalla stessa INPS oppure contattando il Contact Center, al numero verde 803164.

Tali comunicazioni hanno effetto anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. 

Trattamento di fine rapporto 

Infine, è opportuno ricordare che con la cessazione del rapporto di lavoro, sia che questo avvenga per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto al trattamento di fine rapporto (o liquidazione). 
Avv. Andrea De Rossi

 

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