Salve, sono una cittadina ucraina, aspetto un bambino ma non ho il permesso di soggiorno. Posso essere espulsa?
La legge italiana prevede che la donna in stato di gravidanza, anche se irregolare nel territorio italiano, non può essere espulsa fino a sei mesi dopo la nascita del bambino e ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “per cure mediche” (art. 19 comma 2 lettera d del d.lgs. 286/98 e art. 28 comma 1 lettera c) del D.P.R. 394/99).
La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia in cui si abita poiché è stata esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di richiedere tale permesso inviando il kit postale.
Alla domanda occorre allegare:
– 1 marca da bollo da euro14,62;
– la fotocopia di tutto il passaporto;
– 4 fototessera recenti;
– certificati medici attestanti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (sono validi solo i certificati medici rilasciati dalle A.S.L. e dalle Aziende Ospedaliere).
Per prassi la Questura, dopo aver esaminato la domanda, rilascia inizialmente un permesso di soggiorno per cure mediche valido, non per tutto il periodo di gravidanza, ma per pochi mesi. La cittadina extracomunitaria, deve, quindi, alla scadenza, richiedere il rinnovo, sempre all’Ufficio Immigrazione della Questura.
Di rinnovo in rinnovo, si potrà arrivare solo fino a sei mesi dopo la nascita del bambino. Alla scadenza, la cittadina straniera e il bambino non sono più autorizzati a soggiornare in Italia e quindi devono far rientro nel loro Paese di origine.
Il permesso per cure mediche non consente di lavorare e non può essere convertito in altro tipo di permesso di soggiorno, salvo che in casi particolari (es. coesione familiare con cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno e in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare).
Attenzione: il diritto ad ottenere tale permesso di soggiorno spetta anche al marito irregolare convivente, in Italia, con la cittadina extracomunitaria in stato di gravidanza.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha esteso il divieto di espulsione anche al coniuge convivente della donna in gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Per poter richiedere tale permesso il cittadino extracomunitario deve recarsi in questura e presentare copie dei documenti presentati dalla moglie, nonché copia del certificato di matrimonio (tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Italiana all’estero o munito di “APOSTILLE” per i Paesi che hanno aderito a Convenzione dell’Aja).
Avv. Mascia Salvatore