Sono un lavoratore dipendente e ho 66 anni di età. Dopo aver lavorato per 5 anni in Albania sono andato in Grecia dove ho lavorato 8 anni e poi sono venuto in Italia dove lavoro da 12. Vorrei presentare la domanda per la pensione di vecchiaia. Quali sono i requisiti?
La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, se richiesta, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi. Dal 1° gennaio 2013, in Italia, i requisiti per i lavoratori dipendenti sono 65 anni e 3 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva. Quindi, sia uomini che donne, lavoratori dipendenti, che hanno 65 anni e 3 mesi di età, con almeno 20 anni di contributi versati, possono presentare la domanda per la pensione di vecchiaia dopo aver cessato il rapporto di lavoro dipendente. Per il lavoratori autonomi, invece, non è richiesto la cessazione dell’attività svolta e l’età anagrafica minima è di 63 anni e 9 mesi per le donne e di 66 anni e 3 mesi per gli uomini. Si ricorda che il requisito dell’età, sia per i lavoratori autonomi che dipendenti, verrà modificato successivamente in base alla variazione della speranza di vita.
La domanda si presenta esclusivamente in 3 modalità:
- Via telematica attraverso il portale web istituzionale www.inps.it per chi è in possesso del codice PIN;
- Per chi non ha la possibilità di farlo telematicamente, può contattare il Contact Center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 06164164 (a pagamento da rete mobile);
- Anche i patronati o gli enti intermediari autorizzati dall’istituto possono assistere per la richiesta.
Per quanto riguarda gli anni che ha lavorato in Albania, quelli non vengono calcolati in nessun modo ai fini della pensione, poiché tra l’Italia e l’Albania non esiste alcun accordo bilaterale per riconoscere il periodo lavorativo e fare di seguito il cumulo.
In base alle disposizioni dell’UE, il richiedente che ha lavorato in diversi Stati membri può ricevere, una volta raggiunta l’età pensionabile, la pensione di vecchiaia. Questo vuol dire che i contributi versati in ogni Stato membro dove il cittadino ha lavorato non vanno persi. Infatti, in base a questo principio, il soggetto interessato che non ha maturato il periodo assicurativo in un determinato Stato membro può richiedere che gli venga fatto il “cumulo” dei periodi assicurativi completati altrove. A questo punto, la pensione di vecchiaia viene calcolata in base alla durata della copertura assicurativa in ciascun Stato membro dove ha lavorato. Ciò vuol dire che l’importo che ogni Stato eroga per la pensione di vecchiaia dipende dai contributi versati dall’interessato in quello Stato.
Nel presente caso, ad esempio, gli 8 anni di assicurazione maturati in Grecia vengono sommati ai 12 anni dell’Italia, dando un totale complessivo di 20 anni. Quindi, il calcolo dell’importo che la Grecia riconosce per la pensione di vecchiaia corrisponde a 8/20 della pensione complessiva, mentre l’Italia riconosce i 12/20 restanti.
La domanda si presenta nel Paese di residenza o, nel caso in cui l’interessato risieda in un Paese nel quale non ha lavorato, nell’ultimo Paese dove il lavoratore abbia svolto attività lavorativa. La pensione di vecchiaia viene erogata indipendentemente da dove risieda o soggiorni l’interessato.
Attenzione, però, perché l’età pensionabile varia da uno Stato all’altro, visto che i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri non sono armonizzati. Ciò significa che mentre in Italia il requisito anagrafico è di 65 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, in altri Paesi questo requisito può variare, il che potrebbe comportare delle conseguenze sull’importo della pensione erogata. È buona prassi, dunque, informarsi con l’INPS per avere una corretta informazione.
Maria Elena Arguello