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Cittadinanza. Che vuol dire che il decreto è “alla firma”?

Ho presentato la richiesta di cittadinanza 2 anni fa e sul sito del Ministero dell’Interno compare la scritta che “il decreto di concessione è alla firma”. Che cosa vuol dire?

Roma, 11 ottobre 2013 – Dopo la fase di valutazione della richiesta per la cittadinanza italiana da parte delle amministrazioni coinvolte nel processo, in caso di esito positivo, viene emesso il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore dello straniero che ha presentato la domanda. Per formalizzare la concessione, il decreto viene firmato dall’autorità competente.

Dopo la firma, la Prefettura ha 90 giorni per contattare l’interessato e notificargli il decreto. In caso di concessione della cittadinanza, il richiedente ha 180 giorni di tempo dalla notifica per fare il giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato presso il comune di residenza oppure presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel caso di essere residente all’estero.

Una volta trascorsi i 180 giorni, l’interessato non potrà più fare l’atto di giuramento perché il decreto di concessione non è più valido e, quindi, il cittadino straniero non diventa italiano. In questo caso, per acquisire la cittadinanza italiana, dovrà presentare nuovamente domanda.

Nel caso in cui, invece, i pareri emessi dopo la fase di valutazione sono negativi, all’interessato verrà comunicato il decreto di diniego della cittadinanza. Dipendendo dalla motivazione per la quale sia stato fatto il rigetto, lo straniero può presentare nuovamente domanda dopo che siano trascorsi i termini previsti dalla legge.

Maria Elena Arguello / Stranieriinitalia.it

 

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