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Come immatricolare in Italia un veicolo acquistato all’estero?

Buongiorno, vorrei sapere come immatricolare in Italia un veicolo acquistato all’estero.

Secondo quanto previsto dall’articolo 132 del codice della strada, i veicoli immatricolati all’estero non possono circolare in Italia per più di un anno. Oltre tale termine devono essere di nuovo immatricolati in Italia presso la Motorizzazione Civile per poterli poi iscrivere presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Le modalità sono diverse, a seconda che il veicolo sia importato da un Paese facente parte dell’Unione Europea oppure da un Paese extraUE.

Di solito, quando un veicolo è costruito all’estero e poi importato in Italia, sono gli stessi importatori e concessionari a provvedere alle immatricolazione in Italia del veicolo.

Se però il veicolo mantiene l’immatricolazione estera, sarà cura del proprietario attivarsi per le pratiche di re-immatricolazione in Italia.

Veicolo importato da Paese UE

Se il veicolo è importato da un Paese UE ci sono due modalità per procedere alla immatricolazione in Italia.

Mediante lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Lo STA è presente su tutto il territorio nazionale presso gli uffici provinciali dell’ACI (PRA), gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC) e presso e delegazioni degli Automobile Club e gli studi di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto) abilitati al servizio

Bisogna distinguere a seconda che il veicolo sia nuovo o usato.

Qualora il veicolo sia nuovo, è necessario presentare un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente, l’atto di vendita con la firma del venditore autenticata da un notaio deve essere redatto in bollo; la dichiarazione di conformità o certificato di conformità europeo con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione di immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice;

se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia deve anche presentare: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Se il veicolo è usato, va presentata anche la carta di circolazione estera con fotocopia.

La pratica ha un costo variabile secondo la provincia di residenza e del tipo di targa. Ci sono però degli importi fissi da pagare di diritti ed imposte di bollo di circa 80 euro.

Se non è possibile utilizzare la STA, occorre recarsi presso gli uffici della Motorizzazione civile per effettuare l’immatricolazione poi, entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione, si deve fare l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Veicolo importato da Paese extraUE

Se il veicolo è importato da un Paese extraUE non ci si può rivolgere allo STA ma occorre immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione civile e poi, entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, iscrivere il veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In questo caso la documentazione da presentare riguarda:

– Il titolo di proprietà del veicolo. Nel caso in cui l’intestatario del veicolo sia già proprietario all’estero del veicolo e questo risulta dalla carta di circolazione estera, la dichiarazione di proprietà va presentata con firma autenticata. Se invece l’intestatario del veicolo è diverso dall’intestatario della carta di circolazione estera, l’atto di proprietà va presentato con firma autenticata da un notaio o atto pubblico.

– Oltre ai documenti già indicati per i veicoli importati dai Paesi UE deve essere presentato il certificato di residenza dell’acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se l’acquirente è un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE; i cittadini dell’Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell’attestazione rilasciata dal comune comprovante l’avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, oppure la fotocopia dell’attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza.

Anche in questo caso gli importi da pagare sono variabili a seconda della provincia di residenza e del tipo di targa. Ci sono dei costi fissi di diritti ed imposta di bollo di circa 50 euro.

Per effettuare queste pratiche ci si può rivolgere a una delegazione dell’Automobile Club (ACI) o a uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto). In questo caso bisognerà aggiungere i costi dell’agenzia.

Ogni altra informazione può essere consultata sul sito dell’ACI (www.aci.it) oppure rivolgendosi alle agenzie di pratiche auto.

Avv. Andrea De Rossi

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