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Flussi. Come si converte un permesso da studio a lavoro?

Sono studente e mi manca un anno per prendermi la laurea triennale. Ho finito il mio periodo di tirocinio e il mio datore di lavoro vorrebbe assumermi subito. Mi hanno detto che devo convertire il soggiorno tramite le quote per poter essere assunto perché non mi sono ancora laureato. Qual è la procedura che devo seguire?

Anche se sul permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione non è inserita la dicitura “permesso unico lavoro”, è possibile svolgere un lavoro subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore, per il periodo di validità del soggiorno (art. 14, comma 4 D.P.R. 394/99).

Nella fattispecie, se le ore lavorative sono superiore ai limiti prima menzionati, è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in uno per motivi di lavoro prima del completamento il percorso di studio all’interno delle quote previste dal decreto flussi. Questa opzione è valida anche per chi ha completato un corso di formazione o un tirocinio formativo.

La domanda deve essere presentata prima al SUI della provincia di dimora dello straniero. Al momento della presentazione della domanda di conversione, il documento di soggiorno deve essere ancora in corso di validità. Per l’avvio della procedura bisogna compilare il modello VA sul sito dedicato del Ministero dell’Interno. Successivamente il SUI fissa un appuntamento per il controllo dei documenti e per la stipula del contratto di soggiorno. In quella sede l’interessato deve presentare in originale e copia:

  • documento d’identità dello straniero e permesso di soggiorno dal quale si richiede la conversione;
  • documento d’identità del datore di lavoro
  • certificato di frequenza al corso si studio oppure diploma o attestato che certifichi il conseguimento del titolo di studio o il completamento del tirocinio, dipendendo dal caso;
  • contratto di assunzione, firmato dal solo datore di lavoro e la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (tipologia di contratto, orario di lavoro, località di impiego, etc.)
  • visura camerale e documentazione reddituale dell’azienda;
  • Documentazione riguardante l’alloggio (contratto di affitto o comodato / dichiarazione di ospitalità / cessione di fabbricato) e certificato d’idoneità alloggiativa
  • Marca da bollo da € 16,00 (sia quella usata per la compilazione della domanda sia una nuova, entrambe in originale)

Il SUI verifica la sussistenza dei requisiti e in caso di esito positivo consegna, sia al datore di lavoro che all’interessato, una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambi le parti e vidimato dall’autorità. Inoltre, rilascia anche il modulo già compilato per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da inviare alla Questura tramite il kit delle poste. La Questura, infine, a seguito dei prescritti accertamenti, rilascia il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Si ricorda, infine, che solo chi ha completato un percorso di studi universitari in Italia, come quelli riportati in seguito, potrà ottenere la conversione in permesso per lavoro subordinato al di fuori delle quote flussi.
 

  • Laurea triennale (180 crediti formativi universitari o CFU);
  • Laurea specialistica biennale (120 CFU);
  • Laurea magistrale (300 CFU);
  • Diploma di specializzazione (durata minima 2 anni);
  • Dottorato di ricerca universitaria (durata minima 3 anni);
  • Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima 1 anno);
  • Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima 1 anno);
  • Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata 1 anno).
     

D.ssa Maria Elena Arguello, Stranieriinitalia.it

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