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Ho sposato un italiano. Quando avrò la cittadinanza?

Salve, sono una straniera sposata da poco con un italiano. Dopo quanto tempo potrò richiedere la cittadinanza italiana? E quando potrò averlo?

Roma, 11 settembre 2012 – Lo straniero coniugato con un cittadino italiano, dopo un determinato periodo di tempo, che può variare a seconda che la residenza sia in Italia o all’estero, ha la facoltà di chiedere la cittadinanza italiana.

Nel 2009, per contrastare i cosiddetti matrimoni di comodo, il Governo italiano ha apportato delle modifiche al periodo necessario per poter richiedere la cittadinanza.

Attualmente, l’istanza può essere inoltrata se dopo il matrimonio:

– lo straniero risiede in Italia per almeno due anni;
– sono trascorsi tre anni, qualora la residenza sia all’estero.

In presenza di figli nati o adottati dai coniugi i termini sono ridotti della metà.

Presentazione della domanda

La domanda si presenta presso gli Uffici della Prefettura del luogo di residenza o all’Autorità Diplomatico – Consolare se la residenza è all’estero.

A seconda della città di residenza, la presentazione della domanda può essere consentita solo previo appuntamento che, in alcuni casi può essere effettuato solo telematicamente.

Si consiglia quindi, di consultare la sezione appositamente dedicata sul sito del Ministero dell’Interno (interno.it – al link “come fare per” della sezione “cittadinanza”) per verificare le corrette modalità di presentazione, oppure recarsi presso gli Uffici delle Prefetture per avere informazioni in merito.

L’elenco dei documenti da allegare alla domanda è presente sul sito del Ministero dell’Interno.

Qualora la documentazione allegata non sia ritenuta sufficiente sarà richiesta un’integrazione allo straniero entro un determinato termine. Il decorso di tale termine, senza che siano prodotti i documenti richiesti, può determinare l’inammissibilità della domanda.  

Per poter presentare la domanda, occorre pagare, presso gli uffici postali con un apposito bollettino, un contributo di € 200,00. Oltre al costo del contributo, vi è il costo della marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda.

Termine della procedura e decreto

Il termine per la conclusione del procedimento è di 730 giorni e decorre dalla presentazione della domanda e di tutti i documenti necessari.

In particolare, si segnala che dal 1 giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto.

La competenza è, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si ricorda che, in caso di domanda di cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano, decorso il termine di 730 giorni senza che sia stato adottato il provvedimento, si acquisisce un vero e proprio diritto alla concessione della cittadinanza.

La normativa è stata interpretata in tal senso più volte dalla Giurisprudenza. In particolare si è affermato che “in tema di acquisto della cittadinanza italiana il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio da parte della P.A. del potere discrezionale di valutare l’esistenza dei motivi preclusivi di cui all’art 6 della legge n 91 del 1992, nel termine assegnato per l’esercizio di tale potere di apprezzamento, con la conseguenza che, una volta precluso l’esercizio di tale potere per mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento fissato dalla legge (due anni dalla data di presentazione della relativa istanza), sussiste il diritto soggettivo all’emanazione dell’atto di concessione della cittadinanza che il soggetto interessato può far valere davanti al giudice ordinario per richiedere, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano” (TAR Marche, Sentenza n. 1550/2008; Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, sentenza 22 settembre 1994, n. 1000).

Qualora la procedura si concluda positivamente, il provvedimento di concessione della cittadinanza viene notificato all’interessato dalla Prefettura, nel caso di residenza in Italia, o dall’Autorità diplomatico-consolare se la residenza è all’estero.

L’acquisto della cittadinanza italiana è subordinato al giuramento da effettuarsi entro 6 mesi dalla notifica del decreto presso il Comune di residenza, se si risiede in Italia, o presso l’Autorità diplomatico-consolare se si risiede all’estero.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet del Ministero dell’Interno alla sezione cittadinanza.

Avv. Andrea De Rossi

 

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