Con un decreto interministeriale del 5 maggio del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero dell’Interno, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, viene oggi in vigore la tassa sui permessi di soggiorno, cancellata l’anno scorso dalle sentenze dei tribunali e del Consiglio di Stato, che in parole povere hanno detto che il contributo sul permesso di soggiorno era “illegittimo, in quanto sproporzionato e d’ostacolo ai diritti degli immigrati e quindi non in linea con la normativa europea”.
Adesso, tenendo fino a un certo punto conto delle sentenze (che pur non dicendo con esattezza quanto doveva essere l’importo legittimo della tassa, parlavano di una cifra paragonabile con quella che si paga per la carta d’identità, poco più di 5 euro), il governo riporta in vita il contributo in misura dimezzata: invece di 80, 100 oppure 200 € adesso si pagherà 40, 50 oppure 100 € a seconda della durata del titolo di soggiorno.
Ecco il testo integrale del decreto, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale:
DECRETO 5 maggio 2017
Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno. (17A03919) (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2017)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ivi, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis, come modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell’Unione europea»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, del 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;
Visto l’art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l’art. 7-vicies quater del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005 che, tra l’altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi; prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, del 6 ottobre 2011 concernente il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno;
Visto il decreto 23 luglio 2013 del Ministero dell’interno recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2015 C-309/14;
Vista la lettera della Commissione europea – Direzione generale migrazione e affari interni – del 9 novembre 2015, con la quale viene richiesto di comunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza della Corte di giustizia;
Vista la procedura di infrazione 2014/4253;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016 con la quale e’ stato annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 «limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita’ dell’istituzione del contributo):
art. 1, comma 1;
art. 2, commi 1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art. 1;
art. 3».
Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016 n. 4487 che, nel confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016, ha, tra l’altro, stabilito che: «f) nel caso di specie, deve essere disapplicata, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309/14, la disposizione del comma 2-ter dell’art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 200,00, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi UE di lungo soggiorno, con conseguente illegittimita’ del decreto ministeriale qui impugnato, nelle parti gia’ annullate dal T.a.r.»; «21.1. In ottemperanza della presente decisione e previa disapplicazione, nei limiti sopra esplicati, del comma 2-ter dell’art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia, le Amministrazioni competenti ridetermineranno l’importo dei contributi, nell’esercizio della loro discrezionalita’, in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE»;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, dell’11 ottobre 2016, n. 11727;
Considerata la necessita’ di adeguare la disciplina a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253;
Considerato che, conseguentemente, e’ necessario riformare il citato decreto interministeriale del 6 ottobre 2011;
Ritenuto di dover rideterminare la misura del contributo previsto dall’art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta’ superiore ad anni diciotto, tenuto conto dei costi di istruttoria e di integrazione degli stranieri;
Decreta:
Art. 1
1. L’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 6 ottobre 2011, e’ sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell’art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta’ superiore ad anni diciotto e’ determinata come segue:
a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni».
Art. 2
1. All’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 6 ottobre 2011, dopo la parola «richiedenti», sono inserite le seguenti: «il duplicato,».
2. All’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno 6 ottobre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Riparto delle somme soggette a riassegnazione»;
b) i commi 1 e 2 sono soppressi;
c) al comma 3:
1) l’espressione «La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’art. 1,» e’ sostituita dalla seguente: «La quota del gettito di cui all’art. 14-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
2) le parole «40%» e «30%», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «60%» e «20%»;
3) dopo la locuzione «di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza», sono aggiunte le parole «, finalizzata alle attivita’ istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998,».
Art. 3
1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero dell’interno provvede allo svolgimento delle attivita’ finanziate con i proventi di cui all’art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.
Art. 4
1. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno del 6 ottobre 2011.
2. Il presente decreto sara’ registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 5 maggio 2017
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan
Il Ministro dell’interno Minniti
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 760
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