Sono un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e devo recarmi nel mio Paese. Per quanto tempo posso rimanerci senza perdere il permesso di soggiorno?
Roma, 8 marzo 2012 – I cittadini extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, possono lasciare temporaneamente il territorio italiano, ma per quanto tempo? La legge ne precisa le condizioni.
Prima di tutto occorre verificare la durata del permesso di soggiorno che si possiede.
L’art. 13 del D.P.R. 394/99, il regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione, stabilisce infatti che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se il cittadino ha interrotto il suo soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi. Questo vale solo per i permessi di soggiorno di durata annuale.
Se, invece, il permesso di soggiorno ha una durata almeno biennale, il tempo massimo di allontanamento dal territorio italiano è pari alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno (quindi un anno).
Solo se il cittadino extracomunitario è stato “costretto” a rimanere all’estero oltre il periodo stabilito dalla legge, per gravi motivi comprovati, come ad esempio ricoveri in ospedali o cure riabilitative, o per adempiere gli obblighi militari, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. La legge riconosce che può ottenere il rinnovo del permesso, anche se l’allontanamento è dipeso da gravi motivi di salute del coniuge o di un parente di primo grado. Sarà importante, in ogni caso, conservare tutti i documenti che dimostrino le ragioni del soggiorno all’estero ed eventualmente farli tradurre e legalizzare/apostillare nei Consolati italiani.
Se il permesso di soggiorno scade quando il cittadino straniero si trova all’estero, è possibile rientrare in Italia purché richieda il visto di reingresso presso il Consolato italiano del Paese estero nel quale si trova. Il permesso di soggiorno non deve, però, essere scaduto da oltre sessanta giorni. Questo termine non conta per lo straniero che abbia adempiuto gli obblighi militari. Per chi ha, invece, avuto gravi motivi di salute il permesso di soggiorno non deve essere scaduto da oltre un anno.
Per la domanda del visto occorrerà presentare il permesso di soggiorno scaduto e il Consolato provvederà a richiedere l’autorizzazione alla Questura che ha rilasciato il permesso.
Avv. Mascia Salvatore