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Sanatoria 2020. Shpallet dekreti zbatues ndërministror

Më 29 maj është botuar në Gazetën Zyrtare dekreti i Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me ministritë e Ekonomisë, Punës dhe Bujqësisë, mbi “Mënyrat e paraqitjes së kërkesave të legalizimit të marrëdhënieve të punës”, legalizim i parashikuar nga neni 103 i Dekretit Rinisja (dekretligji nr.34 i datës 19 maj 2020).
Dekreti ndërministror tregon në mënyrë të detajuar se si do të paraqiten kërkesat e legalizimit nga punëdhënësit dhe kërkesat për lejeqëndrim të përkohshëm nga të huajt me lejeqëndrim të skaduar. Me një dokument të bashkangjitur, dekreti jep gjithashtu edhe kodet e të gjitha aktiviteteve në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake që mund të përfitojnë nga legalizimi.

Shumë shpejt, do të gjeni në faqet tona detajet e dekretit edhe në gjuhën shqipe. 
Në vijim teksti i plotë i botuar në Gazetën Zyrtare:

Decreto Ministero dell’Interno 27 maggio 2020

Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro (Gazzetta ufficiale n. 137 del 29.05.2020)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                                     

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI     

Visto l’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 che prevede la  possibilità  per  i  datori  di  lavoro  italiani  o cittadini di uno Stato  membro  dell’Unione  europea,  ovvero  per  i datori di lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, di presentare istanza per  concludere  un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti  sul territorio nazionale, ovvero per  dichiarare  la  sussistenza  di  un rapporto di lavoro irregolare, con  cittadini  italiani  o  cittadini stranieri che sono  stati  sottoposti  a  rilievi  fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di  tale data, come risulta dalla dichiarazione di  presenza,  resa  ai  sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di  data  certa proveniente da organismi pubblici;   

Visto l’art. 103, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto  dal  31  ottobre  2019,  presenti  nel territorio nazionale alla data dell’8  marzo  2020,  senza  essersene allontanati  dalla  medesima  data,  che  hanno  prestato   attività lavorativa nei settori indicati dal comma 3  del  medesimo  articolo, antecedentemente al 31 ottobre  2019,  di  chiedere  un  permesso  di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi;   

Visto l’art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  delle  politiche agricole, alimentari  e  forestali,  le  modalità  di  presentazione dell’istanza per l’avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e  2  del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l’individuazione della documentazione idonea a provare  lo svolgimento  di  attivita’  lavorativa  nei  settori   previsti,   le modalità  di  svolgimento  del  procedimento  e  del  pagamento  del contributo forfettario per gli oneri connessi all’espletamento  della procedura di emersione;   

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme  sulla  condizione  giuridica dello straniero in Italia»;   

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello  straniero in Italia»,  ed  in  particolare  l’art.  30-bis  che  disciplina  la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;

Decreta:

Art. 1.
Presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l’immigrazione di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico).

 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:

a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici

prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia

precedentemente all’8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio

2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite

da documentazioni di data certa provenienti da organismi

pubblici;

b) non aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

 3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle

ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile

all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.

 4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione

dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell’utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell’interno all’indirizzo web di cui al comma 3 e

nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine

dei singoli moduli di domanda.

Art. 2.
Presentazione all’INPS dell’istanza in favore di cittadini italiani e dell’Unione europea

 1. I datori di lavoro di cui all’art. 1, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare

con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, presentano istanza telematica all’INPS.

 2. Le istanze, con i contenuti previsti all’art. 6 del

presente decreto, sono presentate esclusivamente con

modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020,

sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.

Art. 3.
Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo

 1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al

Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un

permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla

data di presentazione dell’istanza.

 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:

a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;

b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data

dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla

medesima data;

c) aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui

all’art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;

d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta.

 3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 39, commi 4 -bis e 4 -ter , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l’apposito

modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato

e sottoscritto dall’interessato.

 4. L’onere a carico dell’interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

Art. 4.
Settori di attività

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 2. Le specifiche attività che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 5.
Contenuti dell’istanza di cui all’art. 1

 1. L’istanza di cui all’art. 1 contiene, a pena di

inammissibilità:

a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

b) dati identificativi dello straniero con gli estremi

del documento di riconoscimento in corso di validità;

c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul

territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 risultante da

 rilievi foto dattiloscopici,

 dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge

28 maggio 2007, n. 68,

 attestazioni costituite da documentazione di data

certa provenienti da organismi pubblici;

d) proposta di contratto di soggiorno previsto

dall’art. 5 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 e successive modificazioni;

e) attestazione del possesso del requisito reddituale

di cui all’art. 9;

f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è

inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) durata del contratto di lavoro;

h) indicazione della data della ricevuta di pagamento

del contributo forfettario di cui all’art. 8, comma 1;

i) indicazione del codice a barre telematico della

marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.

 2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera

c) sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio

pubblico.

Art. 6.
Contenuti dell’istanza di cui all’art. 2

 L’istanza di cui all’art. 2 contiene, a pena di

inammissibilità:

a) il settore di attività di cui all’art. 4 del presente

decreto;

b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita

ed estremi del documento di riconoscimento in corso di

validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale

rappresentante, se persona giuridica;

c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data

e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o

comunitario;

d) attestazione del possesso del requisito reddituale

di cui all’art. 9 del presente decreto;

e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è

inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;

f) durata del contratto di lavoro con data iniziale

antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla

data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data

iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ipotesi di rapporto di

lavoro a tempo indeterminato;

g) retribuzione convenuta;

h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene

effettuata la prestazione di lavoro;

i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto

dall’art. 103, comma 7, primo periodo, del decreto-legge

n. 34 del 19 maggio 2020 con l’indicazione della relativa

data di pagamento;

j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della

marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura

e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato

nell’istanza.

k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento

del contributo forfettario relativo alle somme dovute a

titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con

decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 103

comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione

del predetto decreto interministeriale.

 Art. 7.

 Contenuti dell’istanza di cui all’art. 3

 1. L’istanza di cui all’art. 3 contiene, a pena di

inammissibilità:

a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/

furto recante l’espressa indicazione della data di scadenza

del permesso di soggiorno smarrito/rubato;

c) l’indicazione del codice fiscale;

d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori di cui all’art. 4,

in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;

e) la documentazione attestante la dimora dello

straniero;

f) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di

euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di

cui all’art. 8, comma 3;

g) una marca da bollo di euro 16,00.

2. Lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori di

cui all’art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019,

può essere comprovato mediante la presentazione di:

a) certificazione rilasciata dal competente Centro

per l’Impiego attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori di cui all’art. 4, antecedentemente al

31 ottobre 2019;

b) ovvero della seguente documentazione ritenuta

idonea:

 contratto di lavoro;

 cedolino di paga;

 estratto conto previdenziale;

 modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o

cessazione del rapporto di lavoro;

 certificazione unica;

 stampa dell’estratto conto bancario o postale dal

quale risulti l’accredito del pagamento della retribuzione;

 fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;

 quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;

 bollettini di pagamento dei contributi Inps per

lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del

lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;

 attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal

portale Inps;

 comunicazione di posta elettronica e/o di short

message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito

domestico;

 prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;

 documento di iscrizione al registro di gente di

mare;

 convenzione di arruolamento;

 comunicazione Unimare;

 iscrizione nel ruolo di equipaggio

dell’imbarcazione;

 foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;

 foglio di paga (per il settore della pesca);

 qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra

le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia

dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono

ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari

al riscontro dell’attività lavorativa (es. comunicazioni di

variazioni dell’orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di

lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti

contrattuali, ecc.).

Art. 8.

Pagamento dei contributi forfettari

per la procedura

 1. L’istanza di cui agli articoli 1 e 2 è presentata previo

pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per

ciascun lavoratore.

 2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di

lavoro di cui all’art. 1, è, inoltre, previsto il pagamento di

un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo

e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di

pagamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali.

 3. L’istanza di cui all’art. 3 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale

importo non comprende i costi di cui all’art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell’interessato.

 4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono

deducibili ai fini dell’imposta sul reddito e sono versati con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione

dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e

sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al

comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l’altro, i dati

relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di

altro documento equipollente del lavoratore.

 5. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto

della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione

delle somme versate a titolo di contributi forfettari.

 6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai

sensi dei commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo

dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite

all’erario.

 7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari

sono trasmessi telematicamente dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’interno e all’INPS.

Art. 9.

Requisiti reddituali del datore di lavoro

 1. L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito

imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente

non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore

addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per

componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino

l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in

caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto

percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00

euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono

concorrere alla determinazione del reddito anche se non

conviventi.

 3. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche

la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve

comunque essere certificato.

 4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo

Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale

di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle

richieste presentate, è valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30 -bis del

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,

n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle

tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi

dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50.

 Nel caso in cui la capacità economica del datore di

lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle

istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali

risultano congrui.

 Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati

anche gli indici di capacità economica di tipo analitico

risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla

dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati

dagli organismi erogatori.

 5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2

non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o

disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore

addetto alla sua assistenza.

 Art. 10.

 Modalità di svolgimento del procedimento

di cui all’art. 1

 1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e

fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020.

 2. Verificata l’ammissibilità dell’istanza di cui all’art. 1,

lo Sportello unico:

a) acquisisce dalla Questura il parere circa l’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 103 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il datore di lavoro, e

l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso

di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma 10

del medesimo articolo;

b) acquisisce dall’Ispettorato territoriale del lavoro il

parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui all’allegato 1, la congruità del reddito o del

fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro

applicate.

 3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e

l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l’esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5 -bis del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consegna al

lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.

 4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo Sportello unico provvede all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all’art. 13.

 Art. 11.

 Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 2

 1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all’art. 9 del presente decreto, INPS e

Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all’implementazione di sinergie operative e alla

condivisione dei dati necessari.

 2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle

verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i

versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati

dall’emersione, secondo le indicazioni che l’INPS fornirà

con apposita circolare.

 Art. 12.

 Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 3

 1. L’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno

temporaneo, da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020,

viene inoltrata al Questore esclusivamente per il tramite

degli uffici-sportello del gestore esterno, che provvede a

trasmetterla alla competente Questura.

2. All’atto della presentazione della richiesta, l’operatore dell’Ufficio Sportello provvede a:

a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) verificare la presenza della documentazione di cui

all’art. 7;

c) verificare la presenza della firma sull’istanza e la

completa compilazione dei campi sulla busta;

d) accettare l’istanza e ad effettuare il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il

pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 8, comma 2 e della marca da bollo;

e) consegnare al richiedente l’attestazione di presentazione dell’istanza, provvista di elementi di sicurezza;

la suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione

dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del

servizio e gli elementi per l’accesso al portale dedicato

(userid: numero ologramma, passëord: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione è utile ai fini di quanto previsto dall’art. 103, comma 16, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34.

 3. Lo straniero, all’atto della consegna della ricevuta,

provvede al pagamento degli oneri del servizio, di cui

all’art. 3, comma 4.

 4. Nel portale dedicato sarà registrata la data di accettazione ed il numero di assicurata relativi all’istanza

presentata al fine di consentire allo straniero di verificare

lo stato della propria pratica e la data di convocazione

utilizzando come chiavi di ricerca il Codice assicurata ed

il Codice utente.

 5. La Questura verifica l’ammissibilità dell’istanza e

accerta l’insussistenza delle cause di rigetto ovvero di

motivi ostativi all’accoglimento della stessa.

 6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b)

dell’art. 7 è verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro attraverso procedure tecnico-organizzative

di collaborazione amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione dell’attività endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione applicativa tra le

banche dati attestate presso il Ministero dell’interno e il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 7. Ai fini dell’espletamento delle verifiche sull’insussistenza dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze,

le Questure consultano le Banche dati nazionali, europee

ed internazionali, anche attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno,

restano ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio

1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive

modificazioni.

 9. All’istanza di conversione deve essere allegata l’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro

subordinato ovvero della documentazione retributiva e

previdenziale ai settori di attività di cui all’art. 4. Le modalità con cui richiedere tale attestazione sono definite

con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

Art. 13.

Comunicazione obbligatoria di assunzione

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 9, comma 2 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il Ministro dell’interno LAMORGESE

Il Ministro dell’economia e delle finanze GUALTIERI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali CATALFO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali BELLANOVA

 

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