Non tarda ad arrivare la circolare della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno sul decreto interministeriale che riporta in vita la tassa sui permessi di soggiorno. È del 9 giugno, lo stesso giorno dell’entrata in vigore del decreto e offre chiarimenti sia sugli importi nuovi che a chi si debbono chiedere.
Nella circolare si ricorda che tra gli esentati dall’obbligo della tassa, d’ora in poi ci sono anche coloro che chiedono il duplicato del documento.
Come ben sappiamo, gli importi nuovi sono esattamente quanto la metà dei vecchi: 40, 50 e 100 € a seconda la durata del documento di soggiorno richiesto.
Da quando si deve chiedere la dassa? Non solo a tutti quelli che presentano domanda dal 9 giugno, ma anche a tutti quelli che pur avendo presentato domanda prima questa data non hanno ancora messo in tasca il documento. Infatti, secondo la circolare, gli uffici delle Questure debbono verificare la corresponsione del contributo “anche laddove le istanze siano presentate in data anteriore al 9 giugno corrente e siano in fase istruttoria oppure siano state definite, ma in attesa della produzione del permesso elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero”.
Nessun cenno, purtroppo, alle modalità e tempi di rimborso agli interessati delle somme versate in eccedenza rispetto agli importi dovuti determinati dal decreto del 5 maggio.
Scarica la circolare del ministero dell’Interno del 9 giugno 2017
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