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Arrivano gli sconti … anche sulle multe stradali

30% della multa in meno, solo se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica

Roma, 21 agosto 2013 – Con la pubblicazione del Decreto del Fare, è entrata in vigore anche la norma che introduce la possibilità di usufruire dello sconto del 30% della multa per chi infrange il Codice della strada, solo se il responsabile decide di pagarla entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. La differenza tra la contestazione e la notifica basicamente si bassa sul fatto che la contestazione è la procedura che segue l’immediato accertamento dell’infrazione da parte dell’agente, cioè quando il conducente viene fermato immediatamente e portato a conoscenza dell’infrazione commessa; mentre la notifica si tratta della ricezione del verbale presso il domicilio del proprietario del veicolo.

La riduzione del 30% può essere richiesta da tutti i conducenti o proprietari a prescindere dei punti posseduti sulla patente e si applica solo sulla sanzione di carattere amministrativo prevista dal codice della strada, per cui gli importi di spesa di notifica restano invariati. Rimangono escluse da questo beneficio le violazioni più gravi che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo. Infatti, alle violazioni connesse all’abuso di alcol alla guida, che sono di carattere penale, non si può applicare la riduzione del 30%.

Per usufruire dello sconto, l’interessato ha 5 giorni di tempo per pagare la multa. Nel caso in cui il conducente venga fermato in flagranza di infrazione o nel caso in cui gli venga lasciato il preavviso sul parabrezza, l’interessato può recarsi presso il comando di polizia competente e chiedere la notifica della sanzione. Se si decide, invece, di attendere la notifica per posta, il conducente deve calcolare che dovrà pagare anche le spese di notifica. Si possono evitare le spese di notifica solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione sia dotata di PEC e il cittadino ne faccia uso della posta certificata.

Una delle novità introdotte dalla normativa è la possibilità di pagare la multa con carta di credito nel caso la pattuglia di strada sia dotata di collegamento “Pos”, altrimenti si può procedere al pagamento mediante i soliti canali già stabiliti: posta, banca e ricevitori Sisal. Bisogna fare attenzione all’importo da pagare perché non può essere arrotondato e se si sbaglia si può perdere il beneficio dello sconto del 30% oltre alla possibilità di pagamento in misura ridotta prevista per chi effettua il versamento entro 60 giorni dalla notifica. Il totale, in questo caso, viene calcolato con spese e interessi nella cartella esattoriale.

Si ribadisce che rimane invariato il fatto che una volta pagata la multa, con o senza sconto, non si ha più diritto a presentare ricorso dinanzi al giudice di pace o dinanzi al prefetto.

Maria Elena Arguello, stranieriinitalia.it

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63)

Art. 20.
Riprogrammazione degli interventi
del Piano nazionale della sicurezza stradale

5 -bis. Al fi ne di garantire l’effi cacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al fi nanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifi cazioni, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifi cazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

 

 

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