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Cittadinanza per matrimonio. Quando si può presentare la domanda?

Sono un cittadino straniero sposato da un anno con una cittadina italiana. Quando potrò richiedere la cittadinanza?

I termini per la richiesta per la cittadinanza italiana, legata al matrimonio con un cittadino italiano, variano in base al luogo di residenza. Se i coniugi sono residenti in Italia, il periodo richiesto è di 2 anni di residenza dopo il matrimonio; se, invece, sono residenti all’estero devono trascorrere 3 anni dalla data del matrimonio. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.

Presentazione della domanda

La domanda si presenta alla Prefettura competente o, nel caso si risieda all’estero, all’Autorità Diplomatico – Consolare.

In Italia, a seconda della città in cui si vive, la domanda può essere presentata alla Prefettura previo appuntamento che, in alcuni casi può essere effettuato solo telematicamente. Per verificare la modalità per la presentazione della domanda, si consiglia di consultare la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadinanza/).

L’elenco dei documenti da allegare alla domanda è presente sul sito del Ministero dell’Interno. Nel caso la documentazione allegata non sia ritenuta sufficiente, l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un’integrazione allo straniero entro un determinato termine. Se lo straniero non adempie la richiesta, la domanda viene considerata inammissibile. Inoltre, bisogna fare il versamento di € 200,00 tramite bollettino postale, oltre alla marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda.

Termine della procedura e decreto

Il termine per la conclusione del procedimento è di 730 giorni e decorre dalla presentazione della domanda e di tutti i documenti necessari. Come precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno n° 6415/2011, una volta decorso il biennio, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n° 91/92 sulla cittadinanza. Il richiedente, quindi, può far valere questo diritto davanti al giudice ordinario per richiedere la cittadinanza italiana, previa verifica dei requisiti di legge, se il Ministero non ha adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.

Si ricorda che dal 1 giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto, per cui tutte le richieste di informazione in merito dovranno essere indirizzate alla Prefettura di competenza e non al Ministero dell’Interno.

La competenza è, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

L’acquisto della cittadinanza italiana è subordinato al giuramento da effettuarsi entro 6 mesi dalla notifica del decreto presso il Comune di residenza, se si risiede in Italia, o presso l’Autorità diplomatico-consolare se si risiede all’estero. Trascorsi i 6 mesi il decreto non sarà più valido e l’interessato dovrà ripresentare una nuova domanda.

Maria Elena Arguello

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