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Come si entra in Italia per lavoro autonomo

Il visto per lavoro autonomo, è disciplinato dal T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 286 del 1998), all’articolo 26 e dal regolamento di attuazione (D.P.R. 394 del 1999) all’articolo 39, e consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ovvero una attività, professionale, artigianale o commerciale, o costituire una società di capitali o di persona ed accedere a cariche societarie.

Il limite delle quote

La possibilità di entrare in Italia per lavoro autonomo, è subordinata all’emanazione del Decreto Flussi che regola il flusso degli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, sia subordinato sia autonomo e indica tra l’altro, anche le categorie di lavoratori che possono svolgere un’attività autonoma (ad esempio negli ultimi decreti flussi sono stati esclusi i collaboratori).
Qualora sussistano le quote per lavoro autonomo, la procedura segue un iter diversificato, a seconda che lo straniero abbia intenzione di svolgere un’attività che rientri fra quelle per le quali è prevista l’iscrizione a Registri o Albi, oppure che l’attività da svolgere non rientri tra quelli per cui è prevista l’iscrizione in Registri o Albi.

Attività che richiede l’iscrizione in Albi o Registri

Nel caso in cui l’attività autonoma che s’intende esercitare, preveda l’iscrizione al Registro delle imprese e richiede il possesso di un’autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, lo straniero è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore ( con procura tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero), la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
Se invece non sono richieste autorizzazioni o licenze particolari, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi è rilasciata direttamente dalla Camera di Commercio del luogo nel quale si vuole avviare tale attività. 
E’ inoltre necessario richiedere alla Camera di Commercio l’attestazione dei parametri finanziari per poter avviare l’attività.

Attività che non richiedono l’iscrizione in Albi o Registri

Se l’attività non è iscrivibile nel Registro delle Imprese, e le attività sono svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall’iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non e’ individuabile l’Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l’attestazione la documentazione di cui si necessita per poter richiedere il visto è:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso.

Al fine di richiedere il visto inoltre, occorre dimostrare di avere a disposizione un idoneo alloggio, attraverso un contratto di proprietà, locazione o dichiarazione di ospitalità, nonché  di possedere una disponibilità economica in Italia sufficiente a garantire l’ammontare delle risorse necessarie. Tale disponibilità deve essere di  importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e può essere dimostrata attraverso una fideiussione bancaria, una dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società.

Il nulla osta della Questura

La documentazione necessaria alla richiesta del visto, deve essere presentata alla Questura competente per territorio la quale, qualora non sussistano cause ostative o ulteriori impedimenti, rilascia il nulla osta per il rilascio del visto. La domanda di nulla osta, da inoltrare alla Questura, dovrà essere corredata da tutta la documentazione inerente l’attività che si vuole svolgere in forma autonoma, compresi gli eventuali nulla osta, dichiarazioni ed attestazioni rilasciati dalle Autorità competenti.

Visto e ingresso

Ottenuto il nulla osta dalla Questura, si potrà procedere alla richiesta del visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana. La Rappresentanza, acquisiti anche i nulla osta dalle Autorità competenti provvederà al rilascio del visto. Ottenuto il visto, lo straniero potrà fare ingresso in Italia ed entro 8 giorno dovrà richiedere il permesso di soggiorno utilizzando gli appositi Kit.

Avv. Andrea De Rossi

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