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Compio 18 anni. Posso rinnovare il mio permesso per motivi familiari?

Salve, mio figlio è minorenne e ha un permesso di soggiorno per motivi familiari. Siamo regolarmente residenti in Italia ormai da molti anni. Tra poco compirà diciotto anni e non ha proseguito gli studi, né ha trovato un lavoro. Potrà chiedere il rinnovo del permesso per famiglia?

Roma, 14 ottobre 2012 – La questione posta offre l’opportunità di evidenziare una lacuna normativa che è stata al momento, risolta da una direttiva del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008. La situazione di quei ragazzi che, al raggiungimento della maggiore età, rimangono all’interno del nucleo familiare a causa della mancanza di una indipendenza economica è stata anche oggetto, di numerose pronunce da parte della Corte di Cassazione.

E’ possibile, infatti, che al compimento del diciottesimo anno di età il ragazzo abbia interrotto gli studi, oppure non voglia o non possa proseguirli e allo stesso tempo che non abbia trovato un lavoro. Ciò vale tanto per gli italiani che per gli stranieri.

Cosa prevede la legge

Il T.U. sull’immigrazione dispone che al compimento della maggiore età, allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari “può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.” (articolo 32 del T.U.)

Sempre lo stesso T.U. prevede anche che “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.” (articolo 5 del T.U.).

Infine è previsto che “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano” (articolo 2 del T.U.)

L’orientamento dei Tribunali

Non sempre i giovani, al compimento del diciottesimo anno di età, hanno chiaro cosa fare del loro futuro. Continuare a studiare o cercare un lavoro può essere un dilemma. Ciò può determinare una dipendenza economica del giovane verso i genitori e porlo quindi a loro carico.

Nel caso del giovane cittadino extracomunitario, si potrebbe così avere una situazione in cui non vi sono i requisiti per il permesso per studio, se gli studi non si proseguono o sono stati interrotti; ma neanche vi potrebbero essere per il permesso per lavoro, perché ad esempio il lavoro adatto può non essere stato trovato.

In queste ipotesi quindi lo straniero, che magari soggiorna in Italia da molti anni con i propri genitori ed è bene inserito nel contesto sociale italiano, viene a trovarsi in una situazione di stallo che la disposizione di legge non contempla.

La Giurisprudenza è costante nell’osservare che il figlio, raggiunta la maggiore età, qualora sia ancora economicamente dipendente dai genitori può rimanere all’interno della famiglia di origine, incombendo sui genitori l’obbligo del mantenimento fino al momento in cui si renda indipendente.

Ad esempio, si può citare in questo senso una sentenza della Corte di Cassazione nella quale i Giudici affermano che: “Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità di adempimento all’obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio”. (Corte di Cassazione n. 4765 del 2002).

La direttiva del Ministero

Il Ministero dell’Interno, adeguandosi alle pronunce giurisprudenziali, ha emanato una direttiva, il 28 marzo del 2008, con la quale ha osservato che il giovane straniero regolarmente soggiornante, raggiunta la maggiore età, può avere incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo e, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sia in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei permessi indicati dall’articolo 32 del T.U.

Ciò posto, richiamando anche alcune pronunce della Corte Costituzionale, sul dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, il Ministero ha previsto con la direttiva citata la possibilità, al raggiungimento della maggiore età da parte dello straniero, oltre alle ipotesi previste dall’articolo 32, anche quella di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari per la stessa durata di quello del genitore e purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare.

Avv. Andrea De Rossi

 

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