Salve, un mio conoscente, cittadino straniero, residente in Italia, aveva il nonno italiano. Può chiedere subito la cittadinanza italiana o deve aspettare 10 anni come gli altri immigrati?
Quando si affronta il tema della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani, emigrati all’estero, bisogna innanzitutto fare una distinzione tra coloro che sono discendenti di cittadini italiani che non hanno mai perso la cittadinanza italiana e coloro che, invece, sono figli o nipoti di persone che hanno perso o rinunciato alla cittadinanza italiana prima della nascita dell’interessato.
E’ italiano il figlio di cittadino italiano (cittadinanza iure sanguinis)
La cittadinanza, secondo la normativa italiana si acquisisce per sangue (iure sanguinis), cioè è italiano il figlio di cittadino italiano e, le procedure ed i tempi per poter richiedere la cittadinanza sono differenti a seconda che la linea di sangue si sia interrotta o meno.
Se la linea di discendenza si è interrotta, perché il genitore o il nonno hanno rinunciato o perso la cittadinanza, è necessario che la cittadinanza italiana venga di nuovo acquisita dall’interessato.
Se invece, la linea di sangue non si è interrotta, nel senso che nessuno degli ascendenti ha rinunciato o perso la cittadinanza italiana l’interessato, potrà chiedere il riconoscimento della sua cittadinanza italiana senza uno specifico termine da rispettare. In questo caso, infatti, l’acquisto della cittadinanza è automatico e deve solo essere riconosciuto.
Se il genitore ha perso la cittadinanza italiana dopo la nascita del figlio, quest’ultimo conserva comunque la cittadinanza italiana.
Acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di cittadini italiani
Come accennato, se la linea di discendenza si è interrotta, l’interessato dovrà di nuovo acquisire la cittadinanza italiana. La linea di discendenza non può arrivare oltre il secondo grado di parentela in linea retta (nonno-nipote).
Prima di poter presentare la domanda, l’interessato dovrà avere stabilito la residenza in Italia e attendere 3 anni.
La concessione della cittadinanza in questo caso avviene con Decreto del Presidente della Repubblica e la domanda è presentata tramite gli Uffici della Prefettura.
L’efficacia del decreto è subordinata alla prestazione del giuramento, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. Il giuramento deve essere effettuato entro 6 mesi dalla notificazione del decreto.
Oltre la normale documentazione richiesta per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione (consultabile sul sito internet del Ministero dell’Interno –www.interno.it – o su quello del Ministero per gli Affari Esteri – www.esteri.it – ) deve, in questo essere prodotta, anche la documentazione che attesta la cittadinanza italiana del parente dello straniero.
Ulteriori informazioni possono essere fornite dagli Uffici cittadinanza presso le Prefetture o presso l’Autorità diplomatico-consolare.
Riconoscimento della cittadinanza ai discendenti di cittadini italiani
Nel caso in cui la linea di sangue non si sia mai interrotta, quindi qualora non vi sia stata rinuncia o perdita della cittadinanza italiana da parte degli ascendenti, è sufficiente procedere al riconoscimento della cittadinanza. Questa procedura riguarda in particolare quei cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza di uno Stato estero per il solo fatto di esservi nati. Alcuni Stati infatti, concedono la cittadinanza per il solo fatto di essere nati entro i loro confini (cittadinanza iure loci).
In questo caso, si ottiene una doppia cittadinanza. Quella dello Stato estero di nascita e quella italiana per la continuità della linea di sangue.
Se il cittadino è in Italia la domanda di riconoscimento deve essere presentata presso gli Uffici dello Stato civile del Comune di residenza. Prima di poter inoltrare la domanda, occorre stabilire la residenza presso gli Uffici anagrafici del Comune.
Se invece l’interessato è residente all’estero l’istanza può essere inoltrata all’Autorità diplomatico-consolare.
La procedura si conclude con l’attestazione del riconoscimento della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare si consiglia di rivolgersi presso gli Uffici comunali se si è residenti in Italia o all’Autorità diplomatico-consolare se si è residenti all’estero.
Avv. Andrea De Rossi