Më 29 maj është botuar në Gazetën Zyrtare dekreti i Ministrisë së Brendshme në bashkëpunim me ministritë e Ekonomisë, Punës dhe Bujqësisë, mbi “Mënyrat e paraqitjes së kërkesave të legalizimit të marrëdhënieve të punës”, legalizim i parashikuar nga neni 103 i Dekretit Rinisja (dekretligji nr.34 i datës 19 maj 2020).
Dekreti ndërministror tregon në mënyrë të detajuar se si do të paraqiten kërkesat e legalizimit nga punëdhënësit dhe kërkesat për lejeqëndrim të përkohshëm nga të huajt me lejeqëndrim të skaduar. Me një dokument të bashkangjitur, dekreti jep gjithashtu edhe kodet e të gjitha aktiviteteve në sektorët e bujqësisë dhe punës shtëpiake që mund të përfitojnë nga legalizimi.
Shumë shpejt, do të gjeni në faqet tona detajet e dekretit edhe në gjuhën shqipe.
Në vijim teksti i plotë i botuar në Gazetën Zyrtare:
Decreto Ministero dell’Interno 27 maggio 2020
Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro (Gazzetta ufficiale n. 137 del 29.05.2020)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
Visto l’art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza essersene allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attività lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo, antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi;
Visto l’art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di presentazione dell’istanza per l’avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l’individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attivita’ lavorativa nei settori previsti, le modalità di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ed in particolare l’art. 30-bis che disciplina la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;
Decreta:
Art. 1.
Presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l’immigrazione di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico).
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia
precedentemente all’8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio
2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite
da documentazioni di data certa provenienti da organismi
pubblici;
b) non aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle
ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile
all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione
dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell’utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell’interno all’indirizzo web di cui al comma 3 e
nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine
dei singoli moduli di domanda.
Art. 2.
Presentazione all’INPS dell’istanza in favore di cittadini italiani e dell’Unione europea
1. I datori di lavoro di cui all’art. 1, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare
con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, presentano istanza telematica all’INPS.
2. Le istanze, con i contenuti previsti all’art. 6 del
presente decreto, sono presentate esclusivamente con
modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020,
sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.
Art. 3.
Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo
1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al
Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla
data di presentazione dell’istanza.
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data
dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla
medesima data;
c) aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui
all’art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta.
3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 39, commi 4 -bis e 4 -ter , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l’apposito
modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato
e sottoscritto dall’interessato.
4. L’onere a carico dell’interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.
Art. 4.
Settori di attività
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. Le specifiche attività che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 5.
Contenuti dell’istanza di cui all’art. 1
1. L’istanza di cui all’art. 1 contiene, a pena di
inammissibilità:
a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) dati identificativi dello straniero con gli estremi
del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul
territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 risultante da
rilievi foto dattiloscopici,
dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge
28 maggio 2007, n. 68,
attestazioni costituite da documentazione di data
certa provenienti da organismi pubblici;
d) proposta di contratto di soggiorno previsto
dall’art. 5 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e successive modificazioni;
e) attestazione del possesso del requisito reddituale
di cui all’art. 9;
f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è
inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) durata del contratto di lavoro;
h) indicazione della data della ricevuta di pagamento
del contributo forfettario di cui all’art. 8, comma 1;
i) indicazione del codice a barre telematico della
marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.
2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera
c) sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio
pubblico.
Art. 6.
Contenuti dell’istanza di cui all’art. 2
L’istanza di cui all’art. 2 contiene, a pena di
inammissibilità:
a) il settore di attività di cui all’art. 4 del presente
decreto;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita
ed estremi del documento di riconoscimento in corso di
validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale
rappresentante, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data
e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o
comunitario;
d) attestazione del possesso del requisito reddituale
di cui all’art. 9 del presente decreto;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è
inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) durata del contratto di lavoro con data iniziale
antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla
data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data
iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ipotesi di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
g) retribuzione convenuta;
h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene
effettuata la prestazione di lavoro;
i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto
dall’art. 103, comma 7, primo periodo, del decreto-legge
n. 34 del 19 maggio 2020 con l’indicazione della relativa
data di pagamento;
j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della
marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura
e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato
nell’istanza.
k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento
del contributo forfettario relativo alle somme dovute a
titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con
decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 103
comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione
del predetto decreto interministeriale.
Art. 7.
Contenuti dell’istanza di cui all’art. 3
1. L’istanza di cui all’art. 3 contiene, a pena di
inammissibilità:
a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/
furto recante l’espressa indicazione della data di scadenza
del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
c) l’indicazione del codice fiscale;
d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori di cui all’art. 4,
in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;
e) la documentazione attestante la dimora dello
straniero;
f) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di
euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di
cui all’art. 8, comma 3;
g) una marca da bollo di euro 16,00.
2. Lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori di
cui all’art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019,
può essere comprovato mediante la presentazione di:
a) certificazione rilasciata dal competente Centro
per l’Impiego attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori di cui all’art. 4, antecedentemente al
31 ottobre 2019;
b) ovvero della seguente documentazione ritenuta
idonea:
contratto di lavoro;
cedolino di paga;
estratto conto previdenziale;
modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o
cessazione del rapporto di lavoro;
certificazione unica;
stampa dell’estratto conto bancario o postale dal
quale risulti l’accredito del pagamento della retribuzione;
fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;
quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;
bollettini di pagamento dei contributi Inps per
lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del
lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;
attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal
portale Inps;
comunicazione di posta elettronica e/o di short
message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito
domestico;
prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
documento di iscrizione al registro di gente di
mare;
convenzione di arruolamento;
comunicazione Unimare;
iscrizione nel ruolo di equipaggio
dell’imbarcazione;
foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
foglio di paga (per il settore della pesca);
qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra
le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia
dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono
ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari
al riscontro dell’attività lavorativa (es. comunicazioni di
variazioni dell’orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di
lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti
contrattuali, ecc.).
Art. 8.
Pagamento dei contributi forfettari
per la procedura
1. L’istanza di cui agli articoli 1 e 2 è presentata previo
pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per
ciascun lavoratore.
2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di
lavoro di cui all’art. 1, è, inoltre, previsto il pagamento di
un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo
e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di
pagamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3. L’istanza di cui all’art. 3 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale
importo non comprende i costi di cui all’art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell’interessato.
4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono
deducibili ai fini dell’imposta sul reddito e sono versati con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione
dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e
sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al
comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l’altro, i dati
relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di
altro documento equipollente del lavoratore.
5. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto
della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione
delle somme versate a titolo di contributi forfettari.
6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai
sensi dei commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all’erario.
7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari
sono trasmessi telematicamente dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’interno e all’INPS.
Art. 9.
Requisiti reddituali del datore di lavoro
1. L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito
imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente
non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore
addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per
componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino
l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in
caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto
percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00
euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono
concorrere alla determinazione del reddito anche se non
conviventi.
3. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche
la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve
comunque essere certificato.
4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo
Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale
di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle
richieste presentate, è valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30 -bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle
tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi
dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Nel caso in cui la capacità economica del datore di
lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle
istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali
risultano congrui.
Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati
anche gli indici di capacità economica di tipo analitico
risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla
dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati
dagli organismi erogatori.
5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2
non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o
disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore
addetto alla sua assistenza.
Art. 10.
Modalità di svolgimento del procedimento
di cui all’art. 1
1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e
fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020.
2. Verificata l’ammissibilità dell’istanza di cui all’art. 1,
lo Sportello unico:
a) acquisisce dalla Questura il parere circa l’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 103 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il datore di lavoro, e
l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma 10
del medesimo articolo;
b) acquisisce dall’Ispettorato territoriale del lavoro il
parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui all’allegato 1, la congruità del reddito o del
fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro
applicate.
3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e
l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l’esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5 -bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consegna al
lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.
4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo Sportello unico provvede all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all’art. 13.
Art. 11.
Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 2
1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all’art. 9 del presente decreto, INPS e
Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all’implementazione di sinergie operative e alla
condivisione dei dati necessari.
2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle
verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati
dall’emersione, secondo le indicazioni che l’INPS fornirà
con apposita circolare.
Art. 12.
Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 3
1. L’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo, da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020,
viene inoltrata al Questore esclusivamente per il tramite
degli uffici-sportello del gestore esterno, che provvede a
trasmetterla alla competente Questura.
2. All’atto della presentazione della richiesta, l’operatore dell’Ufficio Sportello provvede a:
a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
b) verificare la presenza della documentazione di cui
all’art. 7;
c) verificare la presenza della firma sull’istanza e la
completa compilazione dei campi sulla busta;
d) accettare l’istanza e ad effettuare il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il
pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 8, comma 2 e della marca da bollo;
e) consegnare al richiedente l’attestazione di presentazione dell’istanza, provvista di elementi di sicurezza;
la suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione
dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del
servizio e gli elementi per l’accesso al portale dedicato
(userid: numero ologramma, passëord: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione è utile ai fini di quanto previsto dall’art. 103, comma 16, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
3. Lo straniero, all’atto della consegna della ricevuta,
provvede al pagamento degli oneri del servizio, di cui
all’art. 3, comma 4.
4. Nel portale dedicato sarà registrata la data di accettazione ed il numero di assicurata relativi all’istanza
presentata al fine di consentire allo straniero di verificare
lo stato della propria pratica e la data di convocazione
utilizzando come chiavi di ricerca il Codice assicurata ed
il Codice utente.
5. La Questura verifica l’ammissibilità dell’istanza e
accerta l’insussistenza delle cause di rigetto ovvero di
motivi ostativi all’accoglimento della stessa.
6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b)
dell’art. 7 è verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro attraverso procedure tecnico-organizzative
di collaborazione amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione dell’attività endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione applicativa tra le
banche dati attestate presso il Ministero dell’interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Ai fini dell’espletamento delle verifiche sull’insussistenza dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze,
le Questure consultano le Banche dati nazionali, europee
ed internazionali, anche attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno,
restano ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio
1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive
modificazioni.
9. All’istanza di conversione deve essere allegata l’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro
subordinato ovvero della documentazione retributiva e
previdenziale ai settori di attività di cui all’art. 4. Le modalità con cui richiedere tale attestazione sono definite
con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 13.
Comunicazione obbligatoria di assunzione
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 9, comma 2 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 14.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2020
Il Ministro dell’interno LAMORGESE
Il Ministro dell’economia e delle finanze GUALTIERI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali CATALFO
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali BELLANOVA
K.B./Shqiptari i Italisë
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