Salve, lavoro con un contratto a progetto che finisce a breve. Ho sentito che si può chiedere all’Inps l’indennità di fine rapporto di lavoro. Come faccio?
Roma, 28 ottobre 2013 – In via transitoria per il triennio 2013 – 2015, i collaboratori con contratto a progetto che risultino iscritti esclusivamente alla Gestione separata dell’Inps, li viene riconosciuta l’indennità di fine lavoro nota come “una tantum”. Dal 1 gennaio 2013 sono cambiati alcuni requisiti rispetto alla precedente normativa. La circolare n. 38/2013 dell’Inps spiega sia i requisiti che le modalità per la presentazione della domanda.
Ci sono due particolarità da considerare per verificare i requisiti richiesti: quando si parla di “anno precedente” si intende esclusivamente all’anno solare immediatamente precedente a quello di “riferimento”. Quando si parla di “anno di riferimento” si intende l’anno in cui il collaboratore matura il requisito delle mensilità minime versate nell’anno in cui il lavoratore presenta la domanda per la prestazione. Ad esempio, chi presenta la domanda nel 2013, tutti i requisiti riferiti all’anno precedente si riferiscono agli eventi avvenuti nel 2012, mentre si intende come anno di riferimento lo stesso 2013.
I requisiti richiesti sono:
- Durante tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, il richiedente deve aver lavorato per un solo datore di lavoro, cioè in regime di monocommittenza per cui è indifferente se si ha avuto più contratti nell’anno precedente, basta che sia sempre con lo stesso datore di lavoro.
- Il reddito lordo conseguito nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda, in qualità di co. co. pro., non può essere superiore a €20.000. Questo importo viene rivalutato annualmente in base alle variazione dell’indice ISTAT.
- Dei contributi versati alla Gestione separata dell’Inps, deve risultare almeno una mensilità per l’anno di riferimento e almeno per tre mensilità per l’anno precedente. Dal 2016 il requisito sarà di quattro mensilità invece di tre. Attenzione! Nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato i contributi, il lavoratore non può richiedere l’indennità “una tantum”.
- Nell’anno precedente il richiedente deve aver avuto almeno due mesi di periodo di disoccupazione ininterrotto. Lo status di disoccupato deve essere dimostrato mediante il certificato di iscrizione al centro per l’impiego del territorio di dimora del richiedente, allegando anche un’autodichiarazione che attesti eventuali attività lavorative svolte in precedenza oltre all’immediata disponibilità per svolgere una nuova attività lavorativa. Non è richiesto essere disoccupato al momento in cui si presenta la domanda.
La presentazione della domanda per la richiesta dell’una tantum deve essere entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Solo nel caso in cui il requisito della mensilità dei contributi per l’anno di riferimento venga versato nel mese di dicembre, per considerare tale requisito maturato, il termine della presentazione della domanda viene prorogato al 31 gennaio dell’anno successivo. La domanda si presenta online sul sito dell’Inps inserendo il proprio codice fiscale e il pin.
Maria Elena Arguello / Stranieriinitalia.it